Italian court dismisses appeal for material error due to failure to submit supporting evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the specific court records supporting his claims of factual error. Although the appellant alleged discrepancies regarding the existence of systematic withdrawals and the total amount confiscated, he provided no documentary evidence to substantiate these assertions. The court applied the principle of self-sufficiency of appeals, which mandates that such errors must be precisely identified and backed by the relevant procedural acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal for material or factual error is inadmissible if the appellant fails to specifically identify the erroneous element and attach the procedural acts proving such error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Scognamiglio Nicola, nato a Torre del Greco il 09/04/1965 avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 01/02/2022, N.R.G. 32704/2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., Scognamiglio Nicola deduce "errore materiale e di fatto" in relazione a due profili motivazionali della sentenza della 2° Sezione di questa Corte, n. 8274 del 1° febbraio 2022.
2. In particolare eccepisce:
a) l'erronea affermazione della Suprema Corte che, in ordine ai prelievi fatti da Scognamiglio (si tratta dell'imputazione di riciclaggio), "ribadiva come non vi era stata contestazione sui prelievi fatti da parte di Nicola Scognamiglio". In realtà si sostiene che "il dato è errato perché sia dalle sentenze dei giudici di merito che dalle censure mosse con gli atti di impugnazione emerge il dato, diverso, che non vi sono prelievi costanti e sistematici da parte di Nicola Scognamiglio dai conti correnti intestati a società bulgare su cui erano confluiti il denaro frutti di truffe ma solo qualche prelievo occasionale in sostituzione del fratello Giovanni";
b) l'ammontare delle somme confiscate, che la sentenza ritiene pari ai prelievi effettuati. Si sostiene che "in realtà dalla sentenza della Corte territoriale non emerge detto dato, ovvero che da parte di Nicola Scognamiglio e di suo fratello Giovanni siano stati prelevati cinque milioni di euro, detta somma costituisce in realtà il prodotto di reati diversi, rispetto ai quali lo Scognamiglio non è concorrente e che sono stati contestati a terzi".
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Invero, il ricorrente evidenzia presunti profili di erronea valutazione da parte della Corte di risultanze delle sentenze di merito e di atti processuali (intercettazioni telefoniche) senza peraltro allegare alcunchè.
5. In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 3 dicembre 2020 - dep. 2021, Rv. 280419).
6. Tale principio vale anche per il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Sul punto, v. Sez. 2, n. 11806 del 20 dicembre 2011 - dep. 2012, Rv. 252794. Secondo cui "il ricorso per. errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza - desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.) - deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore" (Fattispecie nella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbale contenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamente apprezzate dalla Corte di cassazione).
7. Nella specie, il ricorrente non ha allegato gli atti processuali sui quali ha fondato le sue deduzioni a fondamento del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. per cui il ricorso medesimo è inammissibile.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa