Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived grounds and sentencing errors not affecting sentence legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance settlement agreement and sentencing errors, but the court ruled that only specific grounds regarding the party's will, prosecutor consent, and divergent rulings are admissible in such appeals. Consequently, complaints about waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, and sentencing determinations were rejected as they did not demonstrate the illegality of the imposed sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; In appeals regarding a settlement agreement, only grounds concerning the party's will, prosecutor consent, and divergent rulings are admissible, while complaints about waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, or sentencing determinations are inadmissible unless they prove the illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sui ricorso proposto da Tallariti Paolo Rocco, nato a Locri il 18/01/1988 avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro il 02/03/2022 visto gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, come quelle oggetto dei motivi di ricorso in esame, relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalldquella prevista segui•to delle modifiche app. ortate al codice di rifo dalla legge (Sez.
• 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv, 276102; Sez. 1, n.944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, RV. 278170) 3. All'inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.