Italian Court dismisses appeal against pecuniary misappropriation conviction due to lack of new evidence and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully examined by the Court of Appeal without presenting new evidence. The appellant argued that the expert report lacked specific findings and that the missing funds resulted from poor management rather than intent, but the court found these assertions generic and unsupported by concrete proof. Consequently, the court upheld the conviction for pecuniary misappropriation and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reiterative of arguments already examined by the lower court with complete and logical reasoning, lacking any new elements capable of affecting the judgment.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Gatti Nazzareno, nato a Benevento il 23/01/1966 avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Onnbretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Nazzareno Gatti per peculato (art. 314 cod. pen.), in quanto, avendo il possesso o comunque la disponibilità, in qualità di amministratore di sostegno, del denaro dei propri amministrati, si appropriava di ingenti somme di tale danaro.
2. Avverso la sentenza propone appello Nazzareno Gatti che, per il tramite del suo difensore, avvocato Antonio Leone, presenta un unico motivo di ricorso, in cui deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza del dolo. Il ricorrente rileva come il perito, dopo pur otto mesi di lavoro, non abbia rilevato ammanchi nei confronti di numerosi amministrati ed abbia risposto in forma meramente ipotetica ai quesiti posti dal giudice di primo grado, parlando di presunta appropriazione. Deduce, quindi, difetto dell'elemento soggettivo doloso, gli eventuali ammanchi essendo piuttosto addebitabili a mala gestío, legata al numero elevato di amministrati.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meramente reiterativo di deduzioni già esaminate dal giudice dell'appello con motivazione completa ed esente da manifesta illogicità, risultando, dunque, generico e, come tale, inammissibile.
2. La sentenza di secondo grado richiama infatti per relationem la pronuncia di primo grado, allo scopo di fotografare, con riguardo a singoli amministrati, il modus operandi dell'imputato il quale per lo più prelevava dai conti degli amministrati somme ampiamente superiori a quelle che poi riversava sulle loro carte ricaricabili, lucrando, per tal via, la differenza. I giudici riconoscono che il perito incaricato di stabilire il quantum di denaro oggetto di appropriazione quantificava una somma inferiore a quella il cui ammanco era stato contestato a seguito delle indagini di polizia giudiziaria.In modo affatto condivisibile, non attribuiscono, tuttavia, rilievo a tale circostanza, in considerazione dell'importo comunque elevato della somma lucrata ed argomentano, quindi, la sussistenza del dolo a partire, tra l'altro, dalla serialità degli incongrui versamenti, dalla mancata presentazione della rendicontazione annuale o di qualsivoglia traccia giustificativa delle somme prelevate in eccedenza, oltre che della qualifica professionale di Nazareno Gatti, laureato in giurisprudenza.
Hanno inoltre cura di precisare che, a fronte di siffatto quadro probatorio, le censure mosse dalla difesa, lungi dal recare elementi concretamente idonei a supporto, si palesano meramente apodittiche e assertive.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili Scarinzi Raffaele e Della Pietra Giancarlo, che liquida rispettivamente nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge per Scarinzi e di euro 1.844,00 oltre accessori di legge per