Sentenza — n. 10074/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 12 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Giovanni D'Alba con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 110,629, 416-bis.1 cod. pen. ai danni di Pietro Armetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Alba Giovanni, nato a Palermo il 28/05/1954 avverso la ordinanza del 03/08/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. A
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 12 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Giovanni D'Alba con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui agli artt. 110,629, 416-bis.1 cod. pen. ai danni di Pietro Armetta.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Giovanni D'Alba deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, nell'unica occasione in cui ha esaminato il pregnante profilo della distanza temporale dai fatti, lo ha fatto sminuendo erroneamente il dato temporale e, quindi, la sua incidenza sul tema delle esigenze cautelari. Ha poi considerato in modo apodittico e travisante una serie di indici a sostegno delle ritenute esigenze, segnatamente con riferimento alla versione difensiva resa in sede di interrogatorio, legittima esplicitazione del diritto di difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questioni di fatto. Il Tribunale ha dato puntuale contezza non solo della insuperata presunzione cautelare vigente in materia ma anche della positiva esistenza della concreta e attuale pericolosità dell'indagato (v. pg. 17 e sg. della ordinanza impugnata) in considerazione della gravità dell'episodio estorsivo contestato e delle sue modalità esecutive che documentano, secondo l'articolata ed ampia motivazione, il contesto di rapporti tenuti dal ricorrente con personaggi della consorteria mafiosa.
2. Rispetto a tale cogente valutazione, del tutto correttamente è stato ritenuto inincidente il lasso temporale tra la commissione del fatto (3.1.2020) e l'adozione della misura (12.7.2022).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe