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Sentenza — n. 10061/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10061/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposta, la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato Bognanni Francesco nei confronti di due magistrati, Brigida Cavasino e Gilda Romano, del Tribunale di Vibo Valentia, componenti del Collegio giudicante davanti al quale è in corso di celebrazione il processo convenzionalmente denominato "Rinascita- Scott" nel cui ambito il Bognanni è imputato del delitto di partecipazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 2.

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 41 cod. proc. pen, art. 38 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10061/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen. la Corte la dichiara inammissibile senza ritardo; sul merito la Corte decide a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte, sul presupposto che la dichiarazione di ricusazione fosse tardiva, cioè proposta oltre il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., ha ritualmente dichiarato la stessa inammissibile senza decidere a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione in pristino riciclaggio di denaro aggravato revisione della sentenza penale rinuncia al dibattimento orale partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione; l'ordinanza sarebbe nullità per essere stata adottata senza fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.
art. 41 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art.
art. 38 cod. proc. pen
pen., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bognanni Francesco, nato a Alessandria il 06/09/1973 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 23/09/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposta, la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato Bognanni Francesco nei confronti di due magistrati, Brigida Cavasino e Gilda Romano, del Tribunale di Vibo Valentia, componenti del Collegio giudicante davanti al quale è in corso di celebrazione il processo convenzionalmente denominato "Rinascita- Scott" nel cui ambito il Bognanni è imputato del delitto di partecipazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 2.

2. L'avvocato Diego Brancia ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione; l'ordinanza sarebbe nullità per essere stata adottata senza fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. ma con decisione de plano, in violazione dell'art.41 cod. proc. pen. Si assume che nel caso di specie l'inammissibilità della richiesta di ricusazione non rientrerebbe tra le ipotesi in cui la decisione può essere adottata senza l'audizione delle parti. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 34 -37 - 38 cod. proc. pen e vizio di motivazione. La richiesta di ricusazione non sarebbe stata tardivamente proposta. Premette il ricorrente che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da Giuseppe Antonio Accorinti, imputato del medesimo reato, in quanto i magistrati Cavasino e Romano avrebbero valutato la posizione di Luigi Mancuso nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" -, ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott" in corso di celebrazione.

La Corte d'appello, si argomenta, avrebbe erroneamente ritenuto tardiva, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione; la conoscenza della causa di ricusazione - e, dunque, il relativo termine per la proposizione della dichiarazione- sarebbe coincisa, secondo la Corte, con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nennea", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce tuttavia il ricorrente che soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022 il Tribunale avrebbe comunicato in udienza del deposito di due dichiarazioni di astensione dei magistrati indicati in ragione della loro partecipazione al diverso processo per il quale era stata emessa la sentenza.

Si aggiunge che:

a) all'udienza dell'8.9.2022 il Tribunale aveva dato atto del provvedimento del Presidente dello stesso Tribunale che non aveva autorizzato i Giudici ad astenersi dal procedimento;

b) il 12.9.2022 era stata presentata la dichiarazione di astensione. Sulla base di tale quadro di riferimento, secondo il ricorrente, la causa di ricusazione e la conoscenza della stessa nella specie dovrebbero individuarsi non già nel deposito della motivazione della sentenza emessa nel processo Nemea (5.3.2021) ma nel deposito del provvedimento del Presidente del Tribunale con cui non era stata accolta la dichiarazione di astensione dei due magistrati (8.9.2021).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen. la Corte la dichiara inammissibile senza ritardo; sul merito la Corte decide a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte, sul presupposto che la dichiarazione di ricusazione fosse tardiva, cioè proposta oltre il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., ha ritualmente dichiarato la stessa inammissibile senza decidere a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.

3. È inammissibile per genericità il secondo motivo di ricorso. A norma dell'art. 38 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; nel caso in cui le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine.

In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso è strutturalmente generico quanto alla indicazione e alla prova del momento in cui sarebbe stata conosciuta la causa di ricusazione e, quindi, del dies a quo della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione. Pur infatti volendo ragionare con il ricorrente, e ritenere che la conoscenza della causa di ricusazione non possa individuarsi nel momento del deposito della motivazione della sentenza emessa nel processo Nemea, nulla di specifico è stato tuttavia precisato in ordine a profili decisivi al fine di accertate la tempestività della dichiarazione di ricusazione; in particolare, nulla è stato chiarito in ordine:

a) a se la sentenza emessa nel processo "Nemea" - depositata il 5.3.2021- sia stata acquisita al processo in corso di celebrazione e, posto che sia stata acquisita, quando ciò sarebbe accaduto;

b) a quando e come sia stata presentata la dichiarazione di ricusazione del coimputato Accorinti, atteso che la conoscenza di detta dichiarazione comportò per il ricorrente la conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti;

c) a quale sia stato - all'udienza del 2.9.2022 - il contenuto della comunicazione della dichiarazione di astensione dei due magistrati e al perché il termine per la dichiarazione di ricusazione non dovrebbe decorrere da detto momento;

d) a quale sia stato all'udienza dell'8.9.2022 il contenuto della comunicazione del provvedimento del Presidente del Tribunale del rigetto della dichiarazione di astensione;

e) perché nel caso di specie, non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 38, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. secondo cui, come detto, ove la causa di ricusazione sia divenuta nota in udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, in ogni caso, prima del termine dell'udienza. Dunque, dal motivo non si evince quando e come il ricorrente sia venuto a conoscenza della causa di ricusazione e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa processuale. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta e l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor