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Sentenza — n. 10060/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10060/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Potenza ha in parte confermato l'ordinanza con cui é stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di Gravina Francesco Paolo, ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati, consumati o tentati. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10060/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale ritiro della querela penale spese per le indagini diritto di essere arrestato restituzione in pristino azione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gravina Francesco Paolo, nato a Matera il 20/05/1956 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 12/08/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Potenza ha in parte confermato l'ordinanza con cui é stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di Gravina Francesco Paolo, ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati, consumati o tentati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il 25.11.2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato, con cui si rappresenta che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.4. Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni poste a fondamento del ricorso, la condanna del ricorrente alle sole spese del procedimento e non anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.