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Sentenza — n. 9852/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022 (motivazione depositata il successivo 29 luglio) ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta dal Gip il 25 marzo 2022 in riferimento alla contestazione a carico di Alvaro Domenico di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (in particolare 'ndrangheta di Cosoleto degli Alvaro).

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 9852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale attribuzione, si precisa, era avvenuta per intercessione del nonno dell'Alvaro (altro Carzo Domenico, nato nel 1941, detto "Scarpacotta"). Il Carzo Domenico aggiunge di avere partecipato a detta cerimonia insieme al fratello Vincenzo, cerimonia nella quale erano state prese decisioni anche su diversi ulteriori "candidati" al conferimento di altre "doti 'ndranghetiste".

Parole chiave

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legittimità della carcerazione preventiva azione di convalida del sequestro procedimento penale pendente controllo periodico della detenzione carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
In merito alla valenza dell'affiliazione rituale, quale indice di partecipazione alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., le Sezioni Unite (sent.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Alvaro Domenico, nato a Cinquefrondi il 14/09/1988 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati Anna Maria Domanico e Carlo Monaco, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022 (motivazione depositata il successivo 29 luglio) ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta dal Gip il 25 marzo 2022 in riferimento alla contestazione a carico di Alvaro Domenico di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (in particolare 'ndrangheta di Cosoleto degli Alvaro).

2. Nel ricorso si deducono due motivi. 2.1. Il primo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fondati esclusivamente su un'unica intercettazione di una conversazione, risalente al settembre 2017 e intercorsa tra soggetti diversi dall'indagato, nella quale si indicava che l'Alvaro aveva ottenuto il conseguimento della "dote del Vangelo"; in assenza di ulteriori elementi che potessero confermare detto elemento, di per sé inidoneo a far ritenere sussistente una perdurante condotta partecipativa. 2.2. In secondo luogo, si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, considerato il tempo trascorso tra la captazione della conversazione (settembre del 2017) e l'applicazione della misura, senza che - durante tale lungo periodo - siano emersi ulteriori elementi che possano avvalorare la contestazione cautelare e dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. L'unico elemento indiziario a carico dell'Alvaro contenuto nell'ordinanza impugnata è la suindicata intercettazione - risalente al settembre del 2017 - nella quale due 'ndranghetisti di rango (Antonio e Domenico Carzo, rispettivamente padre e figlio) parlano delle cerimonie, svoltesi presso il santuario della Madonna di Polsi, di conferimento di "gradi" all'interno dell'associazione ndranghetista in oggetto.2.1. In particolare, Domenico Carzo "abbassando il tono della voce aggiungeva che a un soggetto, tale "Micu della zia Rosa" (da identificarsi nell'indagato Alvaro Domenico) era stata conferita la "dote ndranghetista" del grado del Vangelo" [in una nota l'ordinanza spiega che, in base a quanto accertato in precedenti procedimenti penali, si tratta della sesta dote - o grado - più elevata sulle nove contemplate nella gerarchia 'ndranghetista]. 2.2.

Tale attribuzione, si precisa, era avvenuta per intercessione del nonno dell'Alvaro (altro Carzo Domenico, nato nel 1941, detto "Scarpacotta"). Il Carzo Domenico aggiunge di avere partecipato a detta cerimonia insieme al fratello Vincenzo, cerimonia nella quale erano state prese decisioni anche su diversi ulteriori "candidati" al conferimento di altre "doti 'ndranghetiste".

3. Questi fatti - evidenzia il Tribunale del riesame, che in precedenza tratteggia in modo dettagliato la situazione delle varie articolazioni della cosca di ‘ndrangheta un esame - integrano "un solido quadro indiziario nei confronti di Alvaro Domenico quale partecipe del locale di Cosoleto con la dote del "Vangelo". Si precisa sul punto che dalle predette conversazioni, di tenore inequivoco, emerge come all'Alvaro, che già in passato era formalmente entrato nel sodalizio attraverso il classico rituale di adesione, veniva conferita l'importante dote del "Vangelo", circostanza dalla quale - alla luce dei principi della sentenza delle Sezioni Unite "Modafferi" - può ricavarsi la effettiva partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso.

4. La motivazione sopra riportata non è idonea, alla luce dei principi enucleati da questa Corte di legittimità, a dar conto, in modo convincente, della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'Alvaro per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 4.1. In merito alla valenza dell'affiliazione rituale, quale indice di partecipazione alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., le Sezioni Unite (sent. n. 36958 del 27 maggio 2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02) si sono di recente così espresse: "In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta)". 4.2.

Ciò premesso, rileva il Collegio che, a tal fine, non risulta sufficiente il solo contenuto dell'intercettazione della conversazione sopra riportata, avvenuta quattro anni e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare genetica e nella quale soggetti diversi dall'indagato fanno riferimento alla cerimonia durante la quale all'Alvaro sarebbe stato conferito il "grado del Vangelo". E ciò proprio alla luce dei principi della sentenza Modaffari, secondo la quale "l'ineludibile necessità della prova della correlazione tra affiliato ed associazione si rivela con riferimento al significato da attribuire al possesso della "dote".

Invero, premesso che l'individuazione della c. d. "dote di 'ndrangheta", concernente lo "status" di un affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 35775 del 20/11/2020, Novello, Rv. 280094-01), non è possibile ritenere che il possesso di una "dote" equivalga ad indefinita partecipazione all'associazione, così che, una volta certificato quel possesso, non vi è alcun bisogno di un concreto accertamento in ordine alla partecipazione e al suo protrarsi nel tempo: scorciatoie probatorie che facciano leva su ragionamenti meramente presuntivi e deduttivi non possono certo essere utilizzati allo scopo (cfr., Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054-01)". 4.3.

Nel caso in esame l'ordinanza non indica alcun elemento, successivo all'intercettazione del settembre 2017, dal quale potere trarre conferma della permanenza al maggio del 2022 della perdurante partecipazione dell'Alvaro alla locale di 'ndrangheta.

5. Si impone, quindi, sotto tale profilo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, alla luce dei principi sopra indicati, valuterà se dagli atti di indagine emergano elementi r 4 idonei a far ritenere la effettiva partecipazione dell'Alvaro all'associazione 'ndranghetista. Il residuo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t