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Sentenza — n. 9851/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail revocation in corruption case citing systematic bribery and prior criminal records.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Claudino Francesco's appeal against the revocation of his residence and reporting obligations. The defendant argued that the corruption charge was unfounded and that the bail measures were excessive given the lack of current danger. The court upheld the lower court's decision, finding that the public official's actions constituted a permanent crime of corruption and that the defendant's prior criminal records justified the preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 319 cod. pen.; Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: The court establishes that systematic acts by a public official, even if some appear compliant, can constitute a permanent corruption crime, and prior criminal proceedings are valid grounds for bail restrictions despite not being final convictions.

Parole chiave

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corruption permanent crime bail revocation appeal public official duties prior criminal records preventive measures adequacy reati contro i doveri d'ufficio e professionali reati di corruzione condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 319 cod. pen.
Il provvedimento impugnato con motivazione adeguata ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in merito all'addebito cautelare di corruzione ex art. 319 cod. pen. 2.1.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Tuttavia, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett.
d.lg. n. 165/2001
art. 319 cod. pen
Il provvedimento impugnato con motivazione adeguata ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in merito all'addebito cautelare di corruzione ex art. 319 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16781 del 21 ottobre 2020, Crialese
Sez. 6, n. 16781 del 21 ottobre 2020, Crialese, Rv.
Sez. 6, n. 45934 del 22 ottobre 2015, Perricciolo
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Claudino Francesco, nato a Palermo il 08/02/1957 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'indagato, Avvocato Andrea Dell'Aira, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 30 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 11 luglio) ha rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla PG applicate con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo il 10 maggio 2022 in relazione alla fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale si deduce, in primo luogo, vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, fondate su "precedenti penali" in realtà inesistenti; inoltre si evidenzia che il cumulo delle misure cautelari - inutilmente afflittivo - non è neppure idoneo a salvaguardare le, supposte, esigenze di evitare la reiterazione di eventuali condotte illecite, per le quali, comunque, non è possibile ravvisare "pericolo attuale", essendosi trattato di sporadici contatti con il funzionario pubblico - Miraglia Marcello - che non ha posto in essere nessun atto contrario ai doveri di ufficio. 2.1.

Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio: ciò in quanto il Miraglia non ha compiuto alcuna attività illecita, essendosi limitato a svolgere, fuori dall'orario di servizio, un'attività (compilazione dei modelli MUD e suggerimento dei codici relativi ai rifiuti da utilizzare per l'attività di impresa) non vietata dall'ordinamento al pubblico impiegato e che, al più, può ritenersi irregolare per non aver l'interessato ottenuto la autorizzazione prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego (d.lg. n. 165/2001).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato con motivazione adeguata ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in merito all'addebito cautelare di corruzione ex art. 319 cod. pen. 2.1. In particolare al Claudino, nella qualità di referente della Società Sicilia Recuperi R.r.l. ed in concorso con altra persona, si contesta di avere promesso a Marcello Miraglia, istruttore specialista tecnico del Servizio rifiuti urbani e speciali e Tributo speciale della Città metropolitana di Palermo e quindi pubblico ufficiale, utilità consistenti nel pagamento di un compenso su base annua di importo imprecisato, di cui veniva erogata una somma imprecisata in data 19 febbraio 2021 e una ulteriore somma di 2.000 euro in due tranche (1.500 euro il 18 febbraio 2021 e 500 euro il successivo 20 febbraio). 2.2.

A fronte di ciò Miraglia compiva atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nel fornire la propria disponibilità a scongiurare esiti sfavorevoli di eventuali controlli in materia ambientale contro la Sicilia Recuperi S.r.l. nonché nel curarne pratiche amministrative (predisposizione del "MUD" - modello unico di dichiarazione ambientale - e delle richieste di autorizzazioni ambientali), dunque in materie di competenza del proprio ufficio.

3. Sia l'ordinanza impugnata che il ricorso si diffondono - pervenendo ad opposte conclusioni - in ordine alla possibilità per il Miraglia di svolgere detta attività (non solo in favore del Claudino, ma anche per altri imprenditori del settore). Peraltro, dall'ordinanza emerge chiaramente che tra l'indagato e il pubblico ufficiale vi era un rapporto consolidato in virtù del quale Miraglia non si limitava a compilare i documenti amministrativi suindicati (che poi la struttura della quale faceva parte doveva verificare) ma "rassicurava" sul buon esito dei procedimenti e controlli amministrativi (che, invece, al di fuori della sua "supervisione", avevano avuto risultati negativi per altri imprenditori).

In cambio di ciò, egli ha ricevuto i compensi in denaro sopra riportati che - dal tenore delle intercettazioni indicate dal provvedimento impugnato - risultano solo parte di numerose elargizioni effettuate a favore del pubblico ufficiale dal Claudino (e da altri imprenditori del settore).3.1. Non irnplausibilmente, dunque, il Tribunale del riesame ha escluso che l'attività svolta dal Miraglia potesse considerarsi una sorta di "consulenza privata", in quanto questi poneva in essere atti contrari ai doveri di ufficio e "vendeva agli imprenditori ... la sua funzione pubblica, dal momento che nello stesso campo contemporaneamente faceva da controllore e consigliere di questi imprenditori" (ordinanza impugnata, pag. 9). 3.2.

Risulta dunque allo stato configurabile la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. dal momento che - come questa Sezione ha già ritenuto - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria (da ultimo, v.

Sez. 6, n. 16781 del 21 ottobre 2020, Crialese, Rv. 281089).

4. Anche il motivo di ricorso relativo alla ravvisate esigenze cautelari è infondato. 4.1. Al riguardo, nell'ordinanza impugnata vengono evidenziati, in primo luogo, i precedenti penali a carico (per i delitti di bancarotta fraudolenta e di falsità documentale). Sul punto, il ricorrente deduce che essi "non sono presenti nel casellario" (per cui verosimilmente non si sono tradotti in sentenze di condanna passate in giudicato). Tuttavia, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo (Sez. 6, n. 45934 del 22 ottobre 2015, Perricciolo, Rv. 265069). 4.2.

Comunque, l'ordinanza impugnata ravvisa le esigenze cautelari anche sulla base della gravità dei fatti corruttivi nei confronti del Miraglia, definiti a carattere "sistematico" e finalizzati a potere l'indagato svolgere la propria attività imprenditoriale al riparo dai controlli amministrativi. Né - si aggiunge - le misure applicate (entrambe non custodiali) sono inutilmente afflittive risultando al contrario adeguate e idonee ad evitare il rischio di reiterazione. 4.3. Trattasi di motivazione non illogica e dunque indindacabile in questa sede di legittimità.

5. Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle