Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9849/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds exceed those allowed for appeals against sentencing decisions under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged defect of omission regarding a release sentence fell outside permissible grounds for challenging sentencing decisions. The appellant argued a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted this ground was not deduced from the contested judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification, excluding defects in the reasoning of prior release orders.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure code inadmissible appeal sentencing decision omission of release Cassation grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali soppressione di prestazioni d'invalidità protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
dal Tribunale di Ravenna il 05/07/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
Il motivo è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
art. 129 cod. proc. pen
dal Tribunale di Ravenna il 05/07/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Malki Rachid, nato in Marocco 1'11/04/1977 avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna il 05/07/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

2. Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.