Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances do not meet statutory requirements for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant failed to meet the specific statutory requirements for appeals against sentencing decisions. The appellant did not address the limited grounds permitted under the amended code of criminal procedure, such as the expression of the accused's will or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 103, legge n. 2017: A cassation appeal against a sentencing decision is admissible only for specific statutory grounds, and failure to deduce these grounds specifically renders the appeal inadmissible.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cirillo Giovanna, nata a Torre Annunziata il 10/12/1988 avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il 16/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/11/2022