Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances exceed statutory limits for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant exceeded the specific grounds permitted for appeals against sentencing decisions. The appellant failed to address the statutory requirements regarding the expression of the accused's will, the correlation between the request and the judgment, or the legal qualification of the facts. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to grievances concerning the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty, and appeals failing to specify these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Delia Giovanni, nato in Germania il 19/12/1991 avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. peri, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 6/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11/11/2022.