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Sentenza — n. 9843/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to contest the lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lovecchio Giovanni inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued violations regarding the nullity of a genetic order, the gravity of evidence, and pre-trial detention needs, but offered no specific grounds. The court rejected these claims because the appellant failed to engage with the detailed reasoning provided by the Tribunal of Potenza regarding the evidence and necessity of detention.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for the alleged violation of law or defect in reasoning, thereby preventing the court from examining the merits of the complaint.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds failure to contest reasoning pre-trial detention review genetic order nullity gravity of evidence legal costs and fine aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Lovecchio Giovanni, nato a Matera il 09/07/1974 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 09/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza con è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di Lovecchio Giovanni, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74- aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Quanto al reato associativo, si contesta all'indagato di avere fornito alla compagine criminale sostegno logistico negli approvvigionamenti e nell'occultamento della droga e di aver partecipato alle illecite transazioni oggetto del programma delittuoso (così l'imputazione provvisoria).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre indistinti motivi con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto:

a) alla mancata valutazione del Tribunale della questione di nullità della ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari;

b) al giudizio di gravità indiziaria;

c) alle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati cumulativamente, è inammissibile.

2. Il Tribunale con una puntuale motivazione ha ricostruito i fatti, spiegato come il Giudice per le indagini preliminari avesse alle pagg. 385 e 386 valutato il profilo delle esigenze cautelari, indicato i molteplici elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, chiarito, anche in ragione dei titoli di reato per cui si procede, i motivi per i quali sussistano gravi esigenze cautelari non neutralizzabili con misure meno afflittive. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi in alcun modo il ricorrente confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom