Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to specify any of the four mandatory grounds for cassation required by law, such as errors in the expression of the defendant's will or legal qualification. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the underlying conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must explicitly state one of the four specific grounds for cassation; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cesarano Christian, nato a Garbagnate Milanese il 10/04/1991 avverso la sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., da! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il 06/04/2022 esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Cesarano Christian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato nei sui riguardi la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato. ì 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.