Sentenza — n. 9399/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione, ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta da Paola Romeo, in qualità di terza interessata, nonché erede di Paolo Romeo, nei cui confronti era stata disposta la confisca di prevenzione avente ad oggetto, tra gli altri beni, anche un terreno e un'abitazione. _2A\' La Corte di appello riteneva che la revocazione non fosse consentita, evidenziando come nel caso di specie — poiché la confisca era stata disposta sul presupposto della sussistenza dei requisiti di pericolosità di cui all'art. 1, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 - non rilevava la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta con sent. n. 24 del 2019, che aveva riguardato la sola ipotesi prevista dall'art. 1, lett. a).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare l'istanza di revocazione nel merito, non potendosi limitare a prender atto che nel caso di specie non produceva alcun effetto la sentenza n. 24 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011. Si afferma, infatti, che la pronuncia della Corte costituzionale ha fornito rilevanti parametri interpretativi con riguardo all'ipotesi di pericolosità generica (art. 1, lett.b) non attinta dalla dichiarazione di incostituzionalità e, proprio in relazione a tale ipotesi, si sarebbero dovute rivalutare le prove nuove addotte con l'istanza di revocazione. 2.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romeo Paola, nata a Marsala il 13/11/1988 avverso l'ordinanza emessa 1'8/8/2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione, ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta da Paola Romeo, in qualità di terza interessata, nonché erede di Paolo Romeo, nei cui confronti era stata disposta la confisca di prevenzione avente ad oggetto, tra gli altri beni, anche un terreno e un'abitazione. _2A\' La Corte di appello riteneva che la revocazione non fosse consentita, evidenziando come nel caso di specie — poiché la confisca era stata disposta sul presupposto della sussistenza dei requisiti di pericolosità di cui all'art. 1, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 - non rilevava la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta con sent. n. 24 del 2019, che aveva riguardato la sola ipotesi prevista dall'art. 1, lett. a).
2. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando come la Corte di appello si sarebbe limitata a dare atto della non rilevanza, nel caso di specie, della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, omettendo di valutare se le prove nuove addotte con l'istanza fossero o meno idonee a dimostrare l'originaria insussistenza dei presupposti per procedere alla confisca. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo omesso la Corte di appello di verificare se sussistesse o meno l'autonomia e l'autosufficienza della qualifica soggettiva prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare l'istanza di revocazione nel merito, non potendosi limitare a prender atto che nel caso di specie non produceva alcun effetto la sentenza n. 24 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011. Si afferma, infatti, che la pronuncia della Corte costituzionale ha fornito rilevanti parametri interpretativi con riguardo all'ipotesi di pericolosità generica (art. 1, lett.b) non attinta dalla dichiarazione di incostituzionalità e, proprio in relazione a tale ipotesi, si sarebbero dovute rivalutare le prove nuove addotte con l'istanza di revocazione. 2.1.
La tesi difensiva non è condivisibile per una duplice ragione. In primo luogo, è pienamente corretta l'osservazione recepita dalla Corte di appello volta a far valere l'intangibilità del giudicato. Sul tema va ribadito il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte, secondo cui le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, tenuto conto che l'art.30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n.87, prevede 1 superamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui la Corte ha precisato che, essendo il procedimento definito con decreto irrevocabile, il provvedimento ablatorio non poteva essere revocato sulla base delle indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 nella parte in cui non ha dichiarato l'incostituzionalità della norma) (Sez.6, n. 29551 del 7/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 - 02).
Tale principio ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite che, esaminando la portata della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionaleihanno ribadito la valenza meramente interpretativa della stessa, specificando che il « valore persuasivo in ordine all'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (così in motivazione Sez.U, n. 3513 del 16/12/2021, dep.2022, Rv. 282474 - 01).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la confisca è stata disposta esclusivamente sul presupposto di cui all'art. 1, lett.b) d.lgs. n.159 del 2011, norma che non è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, con conseguente impossibilità di invocare la revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. cit. 2.2. Il secondo motivo di inammissibilità risponde direttamente alle censure mosse in questa sede dal ricorrente, secondo cui la Corte di appello non avrebbe esaminato nel merito le "prove nuove" addotte a sostegno della revocazione.
Si afferma, infatti, che tali prove, lette congiuntamente alle indicazioni contenute nella richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, avrebbe condotto alla dimostrazione della carenza ex tunc dei presupposti per la confisca. Invero, tale impostazione non tiene conto che le prove addotte non possono qualificarsi come nuove, nel senso recentemente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707).
Nel caso di specie, la ricorrente ha addotto prove dichiarative (sull'acquisto a prezzo scontato del materiale da costruzione e sullo svolgimento di molte lavorazioni da parte dello stesso Romeo) relative a circostanze necessariamente note al proposto, sicchè l'omessa deduzione nel procedimento applicativo della misura non è certamente imputabile a forza maggiore. Altrettando dicasi per la prova documentale (dichiarazioni dei redditi, CUD), nonché per la perizia volta a dimostrare i tempi di realizzazione dell'immobile. Quanto detto, comporta che la Corte di appello non avrebbe in alcun caso potuto accogliere l'istanza di revocazione - a prescindere dal profilo concernente l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, lett.
b) d.lgs. n. 159 del 2011 - essendo la stessa fondata su prove prive del requisito della novità.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa verifica dell'autonomia e dell'autosufficienza della qualifica soggettiva di cui all'art. 1, lett.b), d.lgs. 159 del 2011. Invero, tale profilo valutativo si impone esclusivamente nel caso in cui la confisca sia stata disposta sulla base della congiunta contestazione dei profili di pericolosità sociale previsti dalle lett.
a) e b), del citato articolo 1, nel qual caso - a fronte della sopravvenuta illegittimità costituzionale della lett.a) - occorre verificare se la misura sia ugualmente fondata sulla base dei soli presupposti previsti dalla lett.b). Ma tale evenienza non ricorre nel caso di specie, nel quale, come chiaramente rimarcato dalla Corte di appello, la confisca è stata ab origine disposta esclusivamente con riguardo ai presupposti contemplati dall'art. 1, lett.b), sicchè alcuna verifica di autonoma sufficienza doveva essere compiuta, trattandosi di profilo già valutato nel provvedimento divenuto definitivo.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s