Sentenza — n. 9385/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli nei confronti di Retro Petrella per il reato di illecita detenzione, fini di spaccio, di cocaina. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo rileva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020 con violazione del diritto di difesa e di intervento dell'imputato all'udienza dibattimentale dinanzi alla Corte territoriale per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto del termine di 15 giorni che avrebbe consentito all'imputato di richiedere la partecipazione all'udienza. 2.2.Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto del termine di 20 giorni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Petrella Pietro, nato a Capua il 12/09/1981 avverso la sentenza del 9 giugno 2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto dl ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avvocato Giuseppe stellato, che ha ribadito i motivi di ricorso contestando le conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli nei confronti di Retro Petrella per il reato di illecita detenzione, fini di spaccio, di cocaina.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo rileva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020 con violazione del diritto di difesa e di intervento dell'imputato all'udienza dibattimentale dinanzi alla Corte territoriale per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto del termine di 15 giorni che avrebbe consentito all'imputato di richiedere la partecipazione all'udienza. 2.2.Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto del termine di 20 giorni.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. I due motivi di ricorso, aventi ad oggetto eccezioni di natura processuale, possono essere trattati congiuntamente. Dalla lettura degli atti, il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione in ragione del vizio denunciato, risulta che la sentenza impugnata ha rigettato, per tardività, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020, la richiesta del difensore di trattazione in presenza, per l'udienza del 9 giugno 2022, in quanto pervenuta a mezzo PEC il 3 giugno 2022 cioè oltre il termine perentorio di 15 giorni rispetto alla notifica del decreto di citazione in appello,avvenuta il 13 maggio 2022.
Con riguardo, invece, all'avviso del decreto di citazione a giudizio in appello ricevuto dal difensore per conto dell'imputato è vero che è pervenuto, a mezzo di comunicazione PEC, all'avvocato il 27 maggio 2022 cioè 13 giorni prima dell'udienza, dunque, quando era già spirato il termine per presentare istanza di trattazione orale come previsto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020, ma detta nullità non è stata eccepita in udienza dal difensore, presente, che ne era a conoscenza, così sanandosi, ex art. 184, comma 2, lett.
a) cod. proc. pen., gli effetti dell'inosservanza del termine dilatorio.Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata osservanza del termine a comparire fissato in 20 giorni dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una nullità a regime intermedio da ritenere sanata quando non tempestivamente eccepita, come avvenuto nella specie, entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 La C