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Ordinanza — n. 9190/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as time-barred after judgment became final on December 27, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural timeliness violations. The appellant challenged a lower court order for surrender to Romanian authorities regarding a European arrest warrant, arguing legal errors. The court rejected this claim because the appeal was filed on January 2, 2023, exceeding the five-day statutory deadline established by the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 22 L. 69/2005; Art. 610 c.p.p.: Appeals against surrender orders must be lodged within five days of the judgment becoming final; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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European arrest warrant surrender order procedural timeliness statutory deadline inadmissible appeal finality of judgment costs of appeal deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Dagli atti risulta che la sentenza è stata depositata in data 22 dicembre 2022, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs.
Art. 28 del decreto legislativo 10/2021
10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022, dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit.
Art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 del codice di procedura penale
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
Art. 22, comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Dagli atti risulta che la sentenza è stata depositata in data 22 dicembre 2022, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Apostol Cornel Ionut, nato a Ramnicu Valcea (Romania) il 07/01/1992 avverso la sentenza del 22/12/2022 del Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di Apostol Cornel Ionut all'autorità giudiziaria rumena in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in data 11 maggio 2022 per l'esecuzione della pena di anni due mesi uno e giorni diciannove di reclusione.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, invocando, a mezzo di difensore, l'annullamento della sentenza per violazione di legge.

3. Il ricorso presentato dal difensore di Apostol Cornel Ionut contro la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 22 dicembre 2022 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 2 gennaio 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Dagli atti risulta che la sentenza è stata depositata in data 22 dicembre 2022, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni) il giorno 27 dicembre 2022 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69 come modificato dal d.lgs. 10/2021, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 7 dicembre 2022, dopo la entrata in vigore (20 febbraio 2021) del predetto decreto legislativo in base a quanto stabilito dalla norma transitoria (vedi art. 28 del cit. decreto).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il giorno 2 marzo 2023 Il C sigliere estensor