Ordinanza — n. 9066/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Charaf Nassery, nato in Marocco il 25.08.1993 Hanochi Abdelhadi, nato in Marocco il 08.08.1985 Sakrani Mhamed, nato in Marocco il 05.01.1981 avverso la sentenza del 08/07/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale cli Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame i ricorrenti hanno solo apparentemente posto a sostegno dei rispettivi ricorsi il tema inerente all'erronea qualificazbne giuridica del fatto, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/510, atteso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'inesatta configurazione del atto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi in cui venga prospettato un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto del capo ci imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, sostanziandosi, come nella specie, in una chiesta rivalutazione degli elementi valorizzati in sentenza per escludere l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale cli Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame i ricorrenti hanno solo apparentemente posto a sostegno dei rispettivi ricorsi il tema inerente all'erronea qualificazbne giuridica del fatto, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/510, atteso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'inesatta configurazione del atto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi in cui venga prospettato un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto del capo ci imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, sostanziandosi, come nella specie, in una chiesta rivalutazione degli elementi valorizzati in sentenza per escludere l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa;
Testo completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Charaf Nassery, nato in Marocco il 25.08.1993 Hanochi Abdelhadi, nato in Marocco il 08.08.1985 Sakrani Mhamed, nato in Marocco il 05.01.1981 avverso la sentenza del 08/07/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale cli Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame i ricorrenti hanno solo apparentemente posto a sostegno dei rispettivi ricorsi il tema inerente all'erronea qualificazbne giuridica del fatto, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/510, atteso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'inesatta configurazione del atto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi in cui venga prospettato un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai contenuto del capo ci imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, sostanziandosi, come nella specie, in una chiesta rivalutazione degli elementi valorizzati in sentenza per escludere l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Jella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i