Sentenza — n. 8961/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la pronuncia di primo grado del 6 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Nuoro aveva condannato Loris Giovanni Ara in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere, il 6 agosto 2011, offeso in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico il maresciallo dei carabinieri Mirko Granocchia, in servizio presso la stazione di Ottana, proferendo al suo indirizzo le frasi "che senza la divisa addosso sarebbe stata una persona insignificante; che prima o poi ci sarebbe stato un incontro in cui l'avrebbe pagata cara; che un giorno avrebbe capito cosa significa incontrare davvero un uomo per strada, e che allora non ci sarebbero stati colleghi a difenderlo né una divisa a proteggerlo", insistendo per parlare con il militare in privato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Sentenza — n. 8961/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'omessa menzione e la formale considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667): questioni oggetto del gravame alle quali la Corte di appello ha dato ampia, articolata e congrua risposta.
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ara Loris Giovanni, nata a Bolotana il 18/11/1974 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Giovanni Porcu, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la pronuncia di primo grado del 6 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Nuoro aveva condannato Loris Giovanni Ara in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere, il 6 agosto 2011, offeso in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico il maresciallo dei carabinieri Mirko Granocchia, in servizio presso la stazione di Ottana, proferendo al suo indirizzo le frasi "che senza la divisa addosso sarebbe stata una persona insignificante; che prima o poi ci sarebbe stato un incontro in cui l'avrebbe pagata cara; che un giorno avrebbe capito cosa significa incontrare davvero un uomo per strada, e che allora non ci sarebbero stati colleghi a difenderlo né una divisa a proteggerlo", insistendo per parlare con il militare in privato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, senza che fosse stato provato che le frasi oltraggiose erano state pronunciate alla presenza di più persone e che le stesse le avevano udite e avvertite nel loro contenuto offensivo, né che l'imputato avesse agito con il dolo di offendere l'interlocutore quale pubblico ufficiale e non anche come 'uomo comune'. 2.2.
Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale, disattendendo le regole fissate dagli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., disatteso l'eccezione con cui la difesa aveva rilevato come non fosse stato dimostrato che le più persone presenti nella caserma di Ottana avessero udito le parole dell'Ara ovvero ne avessero percepito la portata lesiva; nonché per avere giudicato inattendibile il teste Patarozzi, che aveva riferito che l'Ala era solo quando aveva parlato con il maresciallo Granocchia. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 121 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost., per avere la Corte di merito omesso di replicare alle argomentazioni che erano state sposte in una memoria depositata dalla difesa. 2.4.
Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato la sollecitata riduzione della pena inflitta, per renderla più adeguata e proporzionata alla vicenda in esame.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.(
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Loris Giovanni Ara sia inammissibile.
2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché può ritenersi definitivamente acclarato, per un verso, il carattere oltraggioso e minatorio delle frasi rivolte consapevolmente dall'imputato al maresciallo dei carabinieri che lo aveva fermato e condotto in caserma perché trovato in possesso di un coltello, dunque con il dolo generico necessario per la configurabilità del reato de quo; e, per altro verso, che tali offese erano state rivolte all'indirizzo di quel sottufficiale, ma alla presenza di più persone (in particolare di un piantone e di un altro sottufficiale, che avevano udito), come riferito tanto dalla persona offesa quanto dal carabiniere Podda, con deposizioni testimoniali precise ed attendibili, che non potevano considerarsi smentite da quanto riferito dal teste Patarozzi, persona interessata alla vicenda perché trovato in compagnia dell'Ara al momento del fermo.
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente finiscono, dunque, per muoversi nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'omessa menzione e la formale considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667): questioni oggetto del gravame alle quali la Corte di appello ha dato ampia, articolata e congrua risposta.
4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo del ricorso in esame.Il ricorrente pretende, peraltro con argomenti formulati in termini molto generici, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della quantificazione della pena irrogata: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo ad una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado la pessima personalità dall'imputato, come negativamente lumeggiata dai suoi plurimi e anche specifici precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm