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Ordinanza — n. 8733/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal filed over ten-day deadline under Art. 10 D.Lgs. 159/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano due to a procedural failure in filing. The appellant, Bruno Mario, submitted his request for judicial review of his agricultural business over the strict ten-day deadline required by law. The court ruled that the appeal was untimely because it was filed after the notification period expired, resulting in the dismissal of the case and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation filed after the statutory ten-day period following notification is inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal late filing judicial review agricultural business procedural deadline termine di controllo tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011 - il Bruno ha presentato ricorso per cassazione in data 2 novembre 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bruno Mario, nato a Enna il 22/03/1989 avverso il decreto del 14/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che avverso al decreto sopra indicato - con il quale la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato il provvedimento del 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato una richiesta di controllo giudiziario della sua impresa agricola proposta ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 - il Bruno ha presentato ricorso per cassazione in data 2 novembre 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., decorrente dal 17 ottobre 2022, data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento gravato ai difensori, in proprio e quali domiciliatari del Bruno; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01