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Sentenza — n. 8731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal as inadmissible due to late filing beyond statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the Perugia Court of Appeal's extradition ruling inadmissible. The appellant, an Italian citizen facing Brazilian tax crimes, argued for reciprocal treatment and humane detention conditions. The court rejected the appeal because it was filed on November 11, 2022, exceeding the fifteen-day deadline established by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 548, 585, 591 c.p.p.; Appeals must be lodged within strict statutory deadlines, and late filings are inadmissible regardless of the merits or humanitarian arguments presented.

Parole chiave

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extradition appeal statutory time limits inadmissible appeal Code of Criminal Procedure late filing estradizione uscita illegale dal paese allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 26 Cost.
Art. 175 c.p.p.
Art. 698 c.p.p.
Art. 18 lett. r) Law n. 69/2005
Violazione di legge, in relazione all'art. 18 lett.
Art. 548 c.p.p.
Art. 585 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 23 D.L. 137/2020
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
artt. 26 Cost
Violazione di legge, in relazione agli artt. 26 Cost., 175 e 698 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Afonso Cuginotti Julio Cesar, nato in Brasile il 17/10/1965 avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica federativa del Brasile nei confronti di Julio Cesar Afonso Cuginotti in relazione alla pronuncia definitiva emessa il 16 novembre 2009 con la quale il Tribunale federale brasiliano di Sao Josè do Rio Preto aveva condannato il prevenuto alla pena di tre anni e quattro mersi di (f reclusione per reati tributari, contro l'ordine economico e dei consumi, commessi in Brasile dal 1997 a tutto il 2000.

Rilevava la Corte territoriale come sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina codicistica per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, posto che i reati per i quali l'interessato aveva riportato condanna riguardano fatti che integrano gli estremi di analoghi delitti nell'ordinamento italiano; che ministero della giustizia brasiliano aveva fornito adeguate informazioni in ordine al trattamento penitenziario al quale sarebbe stato sottoposto l'Afonso Cuginotti, caratterizzato da un "regime aperto" nel quale l'interessato sarebbe stato obbligato esclusivamente a prestare servizi in favore della collettività e a versare una somma di denaro; e che all'accoglimento della istanza non ostava il fatto che il predetto è cittadino italiano 2.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'estradando, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 26 Cost., 175 e 698 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello accolto la richiesta di estradizione dell'Afonso Cuginotti, che è anche cittadino italiano, in assenza del requisito di reciprocità, nonché per avere omesso di considerare che il predetto, se trasferito in Brasile, verrà recluso in un carcere e sottoposto ad un regime con caratteri degradanti e di afflittività. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 18 lett.

r) della legge n. 69 del 2005, e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta dell'interessato di scontare in Italia la pena inflittagli dall'autorità giudiziaria brasiliana, avendo egli già espiato in Italia, in cui vive da oltre due anni con la sua famiglia ed ha i propri interessi, altra pena sostituita con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Julio Cesar Afonso Cuginotti sia inammissibile perché presentato tardivamente.

2. Il ricorso è stato proposto senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto degli artt. 548, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Perugia, pronunciata il Z5 LottobrQ 25 ottobre 2022, con motivazione letta in udienza e depositata flj in pari data, non doveva essere notificata o comunicata alle parti: il termine di quindici giorni per la proposizione dell'impugnazione decorreva da mercoledì 26 ottobre 2022 e scadeva, dunque, mercoledì 9 novembre 2022, mentre il ricorso risulta essere stato depositato 1'11 novembre 2022, come da attestazione della cancelleria apposta in calce alla sentenza gravata.

3. In tale contesto, non conduce a differenti conclusioni il contenuto del telegramma inviato dall'Afonso Cuginotti il 31 gennaio 2023, anche perché atto trasmesso personalmente dalla parte e, perciò, non esaminabile da questa Corte di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.