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Sentenza — n. 8712/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeals against drug trafficking convictions due to lack of merit and procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants regarding drug trafficking convictions inadmissible. The defense argued for acquittal based on insufficient evidence and misinterpretation of intercepted conversations, but the court found these arguments lacked merit. Consequently, the appeals were rejected because the Court of Cassation is precluded from reviewing the merits of the case and the lower court's reasoning was deemed legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.: Appeals against conviction judgments are inadmissible if they fail to raise a specific ground for cassation or if the Court of Cassation is precluded from reviewing the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking convictions intercepted conversations inadmissible appeals procedural preclusion Cassation review limits importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Pira Giovanni Battista, nato a Orune (NU) il 03/09/1950 2) Falbo Antonio, nato a Pistoia il 28/12/1956 3) Jiminian Urena Rosalia Altagracia, nata in Rep. Dominicana il 04/09/1986 avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi. lette le conclusioni dei difensori ricorrenti, avv. Ivano lai per Pira ed avv. Massimiliano Borsalino per Jiminian, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata ria confermato f..i.pnclanna di Giovanni Battista Pia per il delitto di partecipazione ad associazione inalizzat,?.: ai traffico di stupefacenti e per due acquisti di alcuni etti di cocaina fucani 1, 3 e cie!Viimputazione); di Antonio (=albo, per svariati acquisti della stessa sostanza, di cui uno per 80 grammi (capi 7 e 9); e di Urena Rosalia Altagracia .3iminian, per concorso nell'importazione di oltre un chilo di cocaina, suddivisa in 92 ovuli ed inttoc;otta nel territorio itaiiano da un cittadina venezuelana che l'aveva ingerita e che la Jiminian avrebbe dovuto accogliere a Milano ed assistere nella fase dell'espulsione (capo 18).

2. Con un unico ma articolato motivo, la difesa di Pira contesta il giudizio di colpevolezza di costui per tutti i predetti reati, sotto il profilo tanto della violazione di legge, sia penale che processuale, quanto del travisamento probatorio e dell'apparenza della motivazione. Con ampie citazioni di giurisprudenza, si lamentano l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria, operanti anche quando questa provenga dall'intercettazione di conversazioni, e la mancata disamina delle alternative prospettazioni difensive, soprattutto in relazione alla natura semplicemente amichevole e non funzionale a condotte illegali dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con un soggetto implicato in quei traffici, tale Ozdemir, invece decisivamente confortate dal mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti, circostanza che, però, i giudici d'appello hanno completamente omesso di considerare.

Questi ultimi - si aggiunge - non hanno indicato elementi oggettivi da cui poter desumere l'affiliazione del ricorrente al sodalizio criminale, non potendo la necessaria affectio desumersi da isolate condotte illecite in concorso con alcuni associati. In particolare, quegli viene descritto in sentenza come «terminale di riferimento» del gruppo, ma risulterebbe coinvolto solo in due "reati-fine", peraltro erroneamente e soltanto in conseguenza del travisamento di alcuni dialoghi intercettati, dal contenuto equivoco e non confermato dal rinvenimento di sostanze stupefacenti, nonostante l'intenso servizio di pedinamento approntato dalla polizia giudiziaria nei confronti di costui.

Conclude, dunque, la difesa - richiamando precedenti pronunce di legittimità - che la somma di singoli episodi delittuosi non può esaurire la prova della partecipazione ad un sodalizio criminale, se non si raggiunga la dimostrazione di un collegamento tra gli stessi, che invece nello specifico manca. L'ulteriore episodio analogo contestato al capo 10), infatti, dal quale Pira è stato assolto ma che la Corte d'appello ha comunque ritenuto dimostrativo dell'inserimento di costui nel sodalizio, è successivo di svariati mesi rispetto agli altri e si rivela del tutto scollegato da questi.

3. Il ricorso avanzato nell'interesse di Falbo denuncia vizi di motivazione relativamente a tre profili. 3.1. In primo luogo, essi vengono dedotti riguardo ai mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve per l'acquisto degli ottanta grammi, di cui al capo 7) dell'imputazione, invece giustificabile per la condotta confessoria dell'imputato, il ristretto arco temporale della vicenda, il mancato rinvenimento della sostanza, con le conseguenti incertezze sull'effettivo principio attivo contenuto. La Corte distrettuale ha escluso tale derubricazione, rilevando che l'episodio si collocava all'interno di un contesto criminale collaudato, con il quale l'imputato vantava relazioni criminali non occasionali, come dimostrerebbero la pronta sostituzione della fornitura, una volta accertatane la scadente qualità, e gli analoghi episodi successivi (quelli, cioè, rubricati sub 9).

Obietta, però, il ricorso: che l'assunto della "non occasionalità" delle relazioni tra l'imputato ed il gruppo è errato, poiché tutti i successivi contatti sono riferibili alla cessione degli ottanta grammi; che, di conseguenza, è inconferente la valorizzazione del collegamento tra quella transazione e gli episodi posteriori; che, infine, la natura organizzata del fornitore non può ridondare negativamente su! Falbo, in nulla differenziandosi la valenza offensiva della sua condotta anche qualora avesse acquistato da un singolo. 3.2. Riguardo, invece, ai fatti di cui al capo 9), la sentenza non avrebbe risposto in alcun modo ai motivi d'appello, con particolare riferimento ai quantitativi delle transazioni ed alla tipologia di sostanze.

Si sarebbe in presenza, al più, di meri accordi per la commissione di reati, come tali penalmente irrilevanti. 3.3. Infine, il ricorso si duole della motivazione con cui i giudici d'appello hanno negato il riconoscimento di attenuanti generiche, e cioè per l'assenza di segnali di resipiscenza e per la natura soltanto parziale e necessitata della confessione (limitata, infatti, soltanto all'acquisto degli ottanta grammi). Replica la difesa: che l'assenza di resipiscenza è smentita dalla confessione; che quest'ultima non è stata necessitata, in quanto la sostanza non è mai stata rinvenuta e, dunque, ne erano ignote la natura e, comunque, l'effettiva quantità di principio attivo; che i fatti ulteriormente addebitatigli erano sicuramente di gravità inferiore rispetto a quello confessato, sicché la scelta veramente utilitaristica sarebbe stata quella di ammettere anche quelli, in tal modo potendo speculare, ai fini della pena, una valutazione di maggiore credibilità.

4. Il difensore della Jinninian propone anch'esso un unico motivo di ricorso, lamentando un travisamento della prova e, comunque, vizi cumulativi di motivazione in tema di prova indiziaria, e conseguentemente contestando il giudizio di colpevolezza nei confronti di costei. La sentenza ha ratificato l'accusa per cui ella sarebbe stata incaricata, dal correo Nunez Villanueva, di accogliere ed assistere nella fase dell'espulsione degli ovuli contenenti la droga Francisca Gomez De Cermeno, una volta giunta a Milano dall'estero. Ma - obietta la difesa - nessuna delle conversazioni intercettate, sulle quali si fonda la decisione, dà conferma di ciò.Da quelle emergerebbe, piuttosto, che altre erano le donne destinatarie di quell'incarico (tali Carmen, Magdalena, un'altra dominicana sconosciuta) e che la Jiminian fosse stata volutamente tenuta all'oscuro di quanto trasportato dalla donna giunta a Milano, avendole Nunez Villanueva deliberatamente mentito sulla presenza di costei in albergo, nel timore che, diversamente, la ricorrente avrebbe rinunciato al compito effettivamente affidatole, che era solo quello di trovare una sistemazione abitativa alla nuova arrivata.

Di tanto si trae conferma dalle dichiarazioni dello stesso Nunez Villanueva e del corriere del gruppo, Marte Tejada, che hanno entrambi escluso il coinvolgimento della ricorrente nella vicenda, perciò svalorizzando la valenza indiziante dei dialoghi intercettati. Marte Tejada, in particolare, era un elemento di spicco del sodalizio, ha collaborato con gli inquirenti, è stato ritenuto attendibile e non aveva alcun interesse a proteggere la Jiminian. Quest'ultima, peraltro, ha offerto ragionevole spiegazione delle premure, delle accortezze e delle preoccupazioni da lei manifestate in quell'occasione, ed erroneamente ritenute dai giudici d'appello sintomatiche del suo consapevole intervento nella vicenda, indicandone la ragione nel fatto che l'incarico di trovare un'abitazione per la Gomez De Cermeno le fosse stato conferito da un soggetto, qual era Nunez Villanueva, allora agli arresti domiciliari.

Del resto, semmai la Jiminian fosse stata consapevole di dover prelevare quel prezioso e pericoloso carico, non si giustificherebbero l'insofferenza palesemente da lei manifestata per l'inutile attesa della nuova arrivata e la sua comunicazione al Nunez Villanueva che non avrebbe aspettato oltre un certo orario.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto di tutti i ricorsi.

5. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa di Pira, in particolare ribadendo le censure proposte con il ricorso in tema di mera apparenza della motivazione nonché sul capo relativo al delitto associativo (insufficienza della partecipazione a singoli episodi delittuosi, necessità del dolo di partecipazione).

6. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa di Jiminian, ribadendo le richieste e gli argomenti rassegnati in ricorso.

7. Nessuno dei ricorsi è ammissibile.

8. Quello proposto nell'interesse di Pira è del tutto aspecifico, risolvendosi in una serie di citazioni di giurisprudenza, tuttavia non accompagnate dall'indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con i relativi princìpi nonché degli specifici punti in cui tale distonia sarebbe rilevabile. Peraltro, alla doglianza dell'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria il ricorso non fa seguire alcun confronto critico puntuale con le emergenze probatorie valorizzate a sostegno della condanna: le quali, invece, sono dettagliatamente illustrate nella sentenza del Tribunale (pagg. 7-15 e 79- 88), cui quella impugnata opera un rinvio recettizio, magari pigro, ma espressamente giustificato dai giudici d'appello per l'assoluta genericità dei motivi di gravame, affermazione che la difesa non contesta puntualmente.

Quanto, poi, alla sostanza dei fatti, non risponde al vero che la sentenza impugnata si sia limitata a valorizzare il concorso dell'imputato nei due reati di cui ai capi 3) e 4), comunque qualificanti, per quantità delle sostanze acquistate, breve lasso di tempo intermedio e coinvolgimento diretto dei soggetti di massimo rilievo del gruppo. La Corte d'appello (pagg. 17-22) ha evidenziato, infatti, anche altri elementi significativi, sui quali il ricorso praticamente sorvola: la raccolta del denaro compiuta dal Pira per pagare le spese del corriere arrestato; i suoi rapporti diretti con il capo dell'organizzazione; il suo coinvolgimento quale destinatario di parte del carico nell'episodio dell'importazione di oltre quattro chili di cocaina, di cui al capo 10) dell'imputazione, non concretizzatasi soltanto per un imprevisto.

9. Analoghi limiti presenta il ricorso di Falbo. 9.1. Con il primo motivo, in particolare, relativo al fatto di cui al capo 7), pur lamentandosi l'omessa riqualificazione di esso come ipotesi lieve, a norma del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, sostanzialmente sì chiede al giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, che ovviamente non gli compete. Il presupposto per l'invocata riqualificazione del fatto viene infatti individuato dalla difesa ricorrente nell'unicità della transazione, che varrebbe a smentire i! dato della non occasionalità dei rapporti illeciti tra l'imputato e l'organizzazione criminale, invece valorizzato dalla Corte distrettuale per escludere la levità della condotta.

Tuttavia, l'assunto dell'unicità della vicenda non è sostenuto da specifiche allegazioni; e, in ogni caso, l'eventuale unitarietà dell'episodio sotto profilo economico-commerciale non fa venir meno la pluralità delle singole cessioni, che sono quelle, invece, rilevanti agli affetti penali. Peraltro, la sentenza ragionevolmente dà rilievo, in tale contesto, anche al dato quantitativo (trattandosi pur sempre di ottanta grammi di cocaina), sul quale I ricorso glissa del tutto. Quanto, poi, agli aspetti che la Corte d'appello avrebbe trascurato (confessione, breve lasso di tempo interessato dalle condotte, struttura organizzata o meno del fornitore), si tratta di profili che non connotano univocamente la condotta in termini di minima offensività, sicché la prevalenza assegnata da quei giudici ad altri elementi, nel giudizio sul disvalore del fatto, si presenta nient'affatto irragionevole e, pertanto, non può essere censurata in questa sede. 9.2.

La seconda doglianza, quella, cioè, del difetto di motivazione sui motivi d'appello relativi agli acquisiti di stupefacente di cui al capo 9), è scolasticamente generica, risolvendosi nella semplice enunciazione, non sorretta da alcuna argomentazione. 9.3. Il terzo motivo, infine, in tema di diniego delle attenuanti generiche, in quanto concentrato esclusivamente sulla diversa e più benevola valutazione che avrebbe meritato la confessione dell'imputato, presenta un duplice profilo d'inammissibilità: esso, infatti, per un verso, postula un giudizio di merito, che alla Corte di cassazione è precluso; e, per l'altro, elude completamente il confronto dialettico con un altro elemento determinante per il giudizio della Corte d'appello sul punto, ovvero il negativo vissuto dell'imputato, fatto di precedenti specifici ed anche per omicidio volontario.

10. Proiettato ad una diversa ricostruzione dei fatti per effetto di una rivalutazione del materiale probatorio è anche il ricorso dell'imputata Jiminian, esso pure, per questa ragione, non proponibile ai giudice di legittimità. Va osservato, peraltro, che i dati di fatto sui quali la difesa costruisce la propria versione alternativa degli accadimenti - non potendo smentire gli insistenti e concitati contatti telefonici tra la ricorrente ed il destinatati() dell'illecito carico, Nunez Villanueva - non solo non sono dimostrati, ma, semmai, sono logicamente smentiti dalle risultanze probatorie (pagg. 27-33, sent.).

E' un puro asserto, infatti, quello per cui Nunez avesse mentito alla Jiminian sulla presenza della Gomez De Cermeno presso l'albergo di Milano convenuto per l'appuntamento ed il conseguente recupero degli ovuli. Quegli, infatti, era all'oscuro dell'avvenuto arresto della Gomez De Cermeno al suo arrivo in albergo, per cui, nel momento in cui dava le istruzioni alla Jiminian per raggiungere costei, era realmente convinto che quest'ultima fosse lì (secondo le indicazioni provenienti dal fornitore estero, con cui egli era in contatto telefonico in tempo reale) o, al più, se ne fosse allontanata soltanto momentaneamente.

Così come è una semplice illazione quelia per cui la Jiminian si fosse spazientita per l'attesa ed avesse quindi manifestato al Nunez !a propria disponibilità a trattenersi costì soltanto entro un certo tempo limite. E sufficiente leggere il relativo dialogo telefonico tra i due, infatti, per rilevare che ella non avesse alcuna intenzione di allontanarsi, ma che fosse preoccupata soltanto perché era il suo autista a dover andar via entro una certa ora, avendo altri impegni («quest'uomo deve andare via, alle otto dev'essere a casa sua, lui vuole andare via.., speriamo che lui voglia stare ancora»: pag. 30, sent.) Deve logicamente escludersi, pertanto, qualsiasi timore del Nunez sui fatto che la ricorrente potesse tirarsi indietro dall'incarico affidatole, una volta appresone l'effettivo contenuto, e, di conseguenza, non ha alcuna base logica la conclusione difensiva per cui ella fosse all'oscuro dell'illegale importazione di droga.

Del resto, a sostegno del pieno e consapevole coinvolgimento di costei in quei traffici, la sentenza rinvia altresì ad una telefonata intercorsa tra lei ed il capo del sodalizio Marte Tejada, su cui il ricorso nulla dice.

11. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno.

P.Q.M.

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