Sentenza — n. 8462/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di Madalin Catalina Stoica alla Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Sindeu Silvaniei il 15 novembre 2022 limitatamente al reato di condizionamento di dichiarazioni, rifiutando la consegna per il reato di guida di veicoli senza patente di guida (perché, in mancanza di contestazione della recidiva nel biennio, non è previsto come reato dalla legge italiana).2. Nel ricorso presentato dal difensore di Stoica si deduce violazione dell'art. 18 -bis legge n. 69 del 22 aprile 2005 per avere rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia trascurando che, nel modulo plurilingue da lui sottoscritto, Stoica ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2017 attraverso la frontiera di Trieste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 legge n. 69/205, art. 18-bis legge n. 69/2005, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va ribadito che sono inammissibili i motivi di ricorso contro una sentenza che disponga la consegna del ricorrente in esecuzione un mandato di arresto che riguardano l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato. Infatti, quand'anche dedotti come violazioni di legge, riguardano in realtà la motivazione della decisione e l'art. 22 legge n. 69/205 non ammette contro la sentenza emessa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi della motivazione (Sez. 6; n. 2205 del 18/01/2023, Cojocaru, n.m., Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, George Rv., 282911; Sez. 6, n. 41704 del 10/11/2021, Huzu, Rv., 282260).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Stoica Madalin Catalin, nato in Romania il 23/01/1996 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 19/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di Madalin Catalina Stoica alla Autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Sindeu Silvaniei il 15 novembre 2022 limitatamente al reato di condizionamento di dichiarazioni, rifiutando la consegna per il reato di guida di veicoli senza patente di guida (perché, in mancanza di contestazione della recidiva nel biennio, non è previsto come reato dalla legge italiana).2. Nel ricorso presentato dal difensore di Stoica si deduce violazione dell'art. 18 -bis legge n. 69 del 22 aprile 2005 per avere rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia trascurando che, nel modulo plurilingue da lui sottoscritto, Stoica ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2017 attraverso la frontiera di Trieste.
Si aggiunge che occasionalmente nel 2019 il ricorrente ritornò in Romania (nel periodo in cui avvenne l'incidente stradale dal quale ha avuto origine il procedimento penale relativo al fatto per il quale non è stata disposta la consegna) ma che soltanto in Italia egli ha il domicilio, un lavoro e il proprio unico affetto (la fidanzata con cui convive).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ribadito che sono inammissibili i motivi di ricorso contro una sentenza che disponga la consegna del ricorrente in esecuzione un mandato di arresto che riguardano l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato. Infatti, quand'anche dedotti come violazioni di legge, riguardano in realtà la motivazione della decisione e l'art. 22 legge n. 69/205 non ammette contro la sentenza emessa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi della motivazione (Sez. 6; n. 2205 del 18/01/2023, Cojocaru, n.m., Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, George Rv., 282911; Sez. 6, n. 41704 del 10/11/2021, Huzu, Rv., 282260).
2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che sussista la condizione prevista dall'art. 18-bis legge n. 69/2005 rilevando che Stoica ha dichiarato di essere entrato in Italia tre giorni dopo l'incidente già menzionato e, quindi, 1'11 maggio 2019, sicché così risulta carente il requisito della stabile residenza per cinque anni nel territorio italiano. Inoltre, come osservato dal Procuratore generale, gli altri elementi di valutazione indicati nel ricorso sono soltanto enunciati ma non anche provati. Su questa base deve concludersi che la Corte di appello non ha omesso di fornire una giustificazione, anche esente da manifeste illogicità, al rifiuto della richiesta espressa da Stoica, il ricorso del quale, pertanto, risulta inammissibile.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/