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Sentenza — n. 8461/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza veniva accolta la richiesta di consegna avanzata dall'Autorità giudiziaria tedesca nei confronti di Roberto D'Agostino, in relazione a reati in tema di traffico di stupefacenti. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge evidenziando come il fatto, per come descritto nel mandato di arresto europeo, rientrerebbe nell'ipotesi di detenzione di stupefacente per uso personale, con conseguente insussistenza del reato per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come la consegna all'autorità estera, per il tempo necessario alla celebrazione del processo, determinerebbe un grave pregiudizio per la libertà personale e per la vita familiare. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che la consegna, imponendo la partecipazione del processo celebrato all'estero, priverebbe il ricorrente dell'esercizio della facoltà di non partecipare al giudizio che lo riguarda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge evidenziando come il fatto, per come descritto nel mandato di arresto europeo, rientrerebbe nell'ipotesi di detenzione di stupefacente per uso personale, con conseguente insussistenza del reato per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come la consegna all'autorità estera, per il tempo necessario alla celebrazione del processo, determinerebbe un grave pregiudizio per la libertà personale e per la vita familiare. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che la consegna, imponendo la partecipazione del processo celebrato all'estero, priverebbe il ricorrente dell'esercizio della facoltà di non partecipare al giudizio che lo riguarda.

Parole chiave

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riestradizione traffico internazionale di stupefacenti allontanamento allontanamento legittimo arresto in vista d'estradizione reato motivante l'estradizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Agostino Roberto, nato a Pescara 1'11/12/1980 avverso la sentenza emessa il 20/12/2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Ciattoni, il quale rappresenta l'intervenuta revoca del mandato di arresto ed il venir meno dell'interesse all'impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza veniva accolta la richiesta di consegna avanzata dall'Autorità giudiziaria tedesca nei confronti di Roberto D'Agostino, in relazione a reati in tema di traffico di stupefacenti.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge evidenziando come il fatto, per come descritto nel mandato di arresto europeo, rientrerebbe nell'ipotesi di detenzione di stupefacente per uso personale, con conseguente insussistenza del reato per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come la consegna all'autorità estera, per il tempo necessario alla celebrazione del processo, determinerebbe un grave pregiudizio per la libertà personale e per la vita familiare. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che la consegna, imponendo la partecipazione del processo celebrato all'estero, priverebbe il ricorrente dell'esercizio della facoltà di non partecipare al giudizio che lo riguarda.

3. Il difensore del ricorrente depositava memoria con la quale evidenziava che il D'Agostino era stato trasferito in Germania prima ancora che la decisione sulla consegna divenisse definitiva. Eccepiva l'illegittimità della consegna e chiedeva il differimento dell'udienza al fine di consentire il rientro del ricorrente anche al fine della sua partecipazione all'udienza del 23 febbraio 2023.

4. Successivamente, con nota del 25 gennaio 2023, il Ministero dell'interno comunicava l'avvenuta revoca del mandato di arresto, sulla base della decisione assunta dall'autorità estera procedente in data 24 gennaio 2023. Ne consegue il venir meno dell'interesse al ricorso, stante la revoca del titolo sulla cui base era stata disposta la consegna. Né sono deducibili in questa sede i profili concernenti l'illegittimità dell'anticipato trasferimento del ricorrente in Germania, trattandosi di questione che esula dal controllo sul provvedimento impugnato ed attiene al solo profilo esecutivo del mandato di arresto. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. o t,

P.Q.M.

, Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere