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Sentenza — n. 8457/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn due to new judge withdrawal creating lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the act of challenge on December 7, 2022. Although the appellant argued the lower court erred by rejecting the recusal request based on timeliness, the withdrawal rendered the appeal moot. The court ruled that the subsequent withdrawal of two judges created a new lack of interest, making the appeal inadmissible without imposing costs.

Regesto Legislator

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Art. 38 cod. proc. pen.; Art. 163 c.p.p.: An appeal withdrawn by the defense attorney becomes inadmissible if the withdrawal is due to a subsequent lack of interest caused by facts unrelated to the accused, such as the withdrawal of judges.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest recusal request judicial withdrawal procedural inadmissibility defense attorney subsequent facts deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cod. proc. pen.
Art. 163 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Venezia Francesco, nato a Napoli il 04/12/1954 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. Massimo Amoriello, difensore del ricorrente, con la quale ha rinunciato all'atto di impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata da Francesco Venezia con riferimento alla posizione di due dei tre magistrati componenti del collegio della Corte di appello, chiamata a giudicarlo in un processo pendente presso quell'ufficio.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Venezia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.38 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale erroneamente giudicato inammissibile la richiesta di ricusazione per tardività della presentazione, facendo riferimento ad altro procedimento penale per reati connessi e non anche a quello nel quale la richiesta era stata proposta tempestivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, avendo il difensore dell'imputato rinunciato all'atto di impugnazione con nota trasmessa via pec il 7 dicembre 2022, con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, i due magistrati ricusati avevano presentato una dichiarazione di astensione che il 24 ottobre 2022 era stata accolta dal Presidente della Corte di appello: circostanza, questa, confermata dalla documentazione acquisita agli atti.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatto non imputabile al prevenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.