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Sentenza — n. 8450/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8450/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i comprovati rapporti tra la Myroslava e alcuni componenti della famiglia Zuka; i contatti tra la dichiarante e Zuka Allija, zio dell'indagato, culminati in un incontro presso l'Ospedale di Pontedera, dove la donna era ricoverata, in data 16.2.2021, giorno successivo alla commissione della rapina (le utenze telefoniche della Myroslava e dello Zuka risultano agganciarsi in detta data ad una cella ubicata nel centro cittadino di Pontedera);

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 8450/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Difatti, non risultano "registri" di pubblico accesso, premessa necessaria per valorizzare in termini negativi la mancata attivazione del ricorrente per provare l'effettività del controllo stradale. Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale perché rivaluti la gravità indiziaria, dovendosi individuare, per potere valorizzare le dichiarazioni della Prytula Myroslava, elementi di riscontro che abbiano effettiva capacità individualizzante come sopra indicato, secondo la previsione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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responsabilità penale gravi addebiti penali prova del DNA permesso di promuovere un procedimento penale atto sessuale con un detenuto gravi indizi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Firenze competente ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art.
art. 624-bis cod. pen
pen.), reati commessi in danno di persona ultrasessantacinquenne in uno dei luoghi indicati dall'art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

ame di Firenze udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Firenze competente ai sensi dell' art. 310 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato quella emessa il 6 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Pisa nei confronti di Zuka Adnan, respingendo l'appello da questi proposto avverso l'istanza di revoca della misura della custodia in carcere in precedenza applicatagli in ordine alle imputazioni provvisorie di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 628, terzo comma, n. 1, 3-bis e 3-quinquies, cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 n.1, 61 n.2, cod. pen.), reati commessi in danno di persona ultrasessantacinquenne in uno dei luoghi indicati dall'art. 624-bis cod. pen.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce un unico articolato motivo di censura di seguito esposto. Violazioni dell'art. 273, commi 1 e 1-bis e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo ai criteri di valutazione degli indizi di colpevolezza, così come precisati dalla sentenza di legittimità rescindente (Sez. 2 n. 2708(2022) ed al principio di diritto ivi indicato. La sentenza rescindente aveva stabilito la necessità di individuare riscontri esterni individualizzanti rispetto alle dichiarazioni della coimputata Prytula Myroslava, escussa nelle more in sede di incidente probatorio, risultando insufficiente la mera credibilità della dichiarante.

Disattendendo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, il Tribunale distrettuale ha semplicemente proposto una lettura comparata delle dichiarazioni rese dalla Myroslava, rilevando nel narrato di costei elementi di continuità e coerenza, per quanto in relazione ad alcuni aspetti specifici della vicenda processuale, arrestandosi ad una mera valutazione positiva delle dichiarazioni rese dalla coindagata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente contesta che in sede di rinvio il Tribunale di Firenze abbia individuato e indicato i riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie rese dalla coindagata Prytula Myroslava (di professione badante e a conoscenza delle rapine in abitazione perpetrate dai suoi amici kosovari, tant'è che lei stessa è stata accusata di fare da basista al gruppo) in sede di incidente probatorio. Invero, il Tribunale formalmente ottempera alla indicazione di individuare i necessari riscontri ma gli elementi che indica non hanno «carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere». Nell'ordinanza si valorizzano:

1) i comprovati rapporti tra la Myroslava e alcuni componenti della famiglia Zuka;

2) i contatti tra la dichiarante e Zuka Allija, zio dell'indagato, culminati in un incontro presso l'Ospedale di Pontedera, dove la donna era ricoverata, in data 16.2.2021, giorno successivo alla commissione della rapina (le utenze telefoniche della Myroslava e dello Zuka risultano agganciarsi in detta data ad una cella ubicata nel centro cittadino di Pontedera);

3) la presenza di tre persone (tra cui Zuka Allija e Ljatifi Muhamed, riconosciuti dalla donna dal video di sorveglianza) nel gruppo responsabile della rapina, come immortalate delle telecamere di sorveglianza e c:ome riferito dalla Myroslava;

4) il transito nei pressi dell'abitazione teatro della rapina ed in orario prossimo alla sua commissione, della Mercedes di colore grigio intestata a Zuka Muzafer, padre di Zuka Adnan, 5) la circostanza che le utenze di Zuka Allija e Zuka Adnan risultavano spente il giorno della rapina. Invero, considerato che la stessa Prytula Myroslava, secondo l'ordinanza, non avrebbe neanche affermato in termini espressi di avere visto il ricorrente tra i rapinatori, nessuno degli elementi sopra riportati ricollega il ricorrente alla vicenda. Considerando anche che vari componenti della sua famiglia, come precisa il giudicante, sono dediti ad attività delittuose, risulta ictu °culi come tutti i "riscontri" siano compatibili sia con la ipotesi di partecipazione di Zuka Adnan alla rapina che con quella opposta.

Ovvero, non hanno alcun valore di conferma delle dichiarazioni a suo carico. È anche illogica la valorizzazione del "fallito alibi". Scrive i Tribunale «Zuka Adnan, ... ha reso dichiarazioni con cui ha negato la propria responsabilità ed ha asserito di aver ricevuto un controllo da parte dei CC di Pontedera la sera del 15.2.2021 in orario più o meno corrispondente a quello della rapina, ma di tale controllo non vi è traccia documentale in atti; ciò che porta ad escluderne la veridicità, in quanto è fatto notorio che le forze d eli' ordine annotano gli interventi che sono tenute ad effettuare, anche a scopo di sorveglianza, negli appositi registri».

Difatti, non risultano "registri" di pubblico accesso, premessa necessaria per valorizzare in termini negativi la mancata attivazione del ricorrente per provare l'effettività del controllo stradale. Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale perché rivaluti la gravità indiziaria, dovendosi individuare, per potere valorizzare le dichiarazioni della Prytula Myroslava, elementi di riscontro che abbiano effettiva capacità individualizzante come sopra indicato, secondo la previsione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a