Sentenza — n. 8446/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 24 novembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Eduart Tabaku in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 2), per avere concorso, in Civitanova Marche il 29 ottobre 2019, nella detenzione illegale e nella cessione di gr. 102,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo ricompreso tra il 24,1 e il 36,4%, da cui era possibile ricavare 160 dosi singole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 8446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti, con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia - emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che disciplina le modalità di invio mediante pec agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - era stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti non con firma vergata a mano, bensì "con firma digitale o firma elettronica qualificata".
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tabaku Eduart, nato in Albania il 26/11/1988 avverso la sentenza del 07/02/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Vando Scheggia, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 24 novembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Eduart Tabaku in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 2), per avere concorso, in Civitanova Marche il 29 ottobre 2019, nella detenzione illegale e nella cessione di gr. 102,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo ricompreso tra il 24,1 e il 36,4%, da cui era possibile ricavare 160 dosi singole.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Tabaku, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 601, comma 5, cod. proc. pen., per essersi il giudizio di secondo grado svolto in assenza dell'unico difensore di fiducia dell'imputato al quale non era stato notificato il relativo avviso di fissazione. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato la riqualificazione del fatto come di lieve entità, senza considerare lo scarso valore ponderale della droga, il concorso dell'imputato nella commissione di un unico episodio di cessione di stupefacente e l'intervenuta assoluzione del prevenuto da altro capo d'imputazione. 2.3.
Vizio di motivazione, in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il predetto è gravato da un precedente penale risalente nel tempo e da altro più recente, per evasione, riguardante un reato dichiarato estinto per l'esito positivo della messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Eduart Tabaku sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che l'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di secondo grado venne notificato a quelli che all'epoca risultavano essere i due difensori di fiducia dell'imputato, l'avv. Giancarlo Giulianelli e l'avv. Elisa Gatto, e non anche all'avv. Vando Scheggia, difensore dell'odierno ricorrente, che si è doluto del fatto di essere stato officiato dal proprio cliente prima della fissazione di quella udienza alla quale non era stato messo in condizione di presenziare. Risulta pure che il giudizio di secondo grado è stato trattato in tre udienze, quelle del 21 novembre 2021, del 10 gennaio 2022 e del 7 febbraio 2022, nelle quali l'imputato era risultato assistito dall'avv.
Elisa Gatto che si era qualificata come difensore di fiducia del prevenuto. In tale contesto fattuale, le censure del ricorrente sono prive di pregio, e ciò per plurime ragioni. In primo luogo va evidenziato che l'avv. Scheggia comunicò l'atto di nomina come difensore di fiducia del Tabaku non depositando il relativo atto nella cancelleria dell'autorità procedente, ma inviando con mail pec alla Corte di appello un documento informativo in formato pdf ma privo di firma digitale ovvero di firma elettronica qualificata, dunque in violazione della disciplina all'epoca vigente.
Ed infatti, con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia - emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che disciplina le modalità di invio mediante pec agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - era stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti non con firma vergata a mano, bensì "con firma digitale o firma elettronica qualificata".
Quell'atto di nomina, dunque, era irregolare e privo di effetti. In secondo luogo, va rilevato come nella fattispecie l'imputato, nel nominare l'avv. Scheggia, non avesse formalmente revocato la nomina di entrambi i propri precedenti difensori, dato che nell'atto di nomina del nuovo difensore era stata indicata la volontà di revocare la nomina di un solo precedente difensore: ed è ragionevole ritenere che l'avv. Gatto, che si era presentata in udienza e si era qualificata come patrocinatore fiduciario dell'imputato, avesse conservato il proprio mandato difensivo esercitando senza alcuna limitazione il suo incarico: sicché la stessa in quella occasione avrebbe dovuto ecc:epire la invalidità derivante dalla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'altro difensore, trattandosi pacificamente di nullità a regime intermedio: omissione che comportò la sanatoria della invalidità, giusta la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391;
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio di diritto la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l'atto di impugnazione (con il quale la difesa si era lamentata della mancata valutazione globale di tutti gli indicatori fissati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.); e sottolineando - con argomenti, nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità, che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione e cessione di un quantitativo tutt'altro che esiguo di sostanza stupefacente del tipo cocaina; nonché dal fatto che il Tabaku, straniero privo di regolare lavoro lecito in Italia e gravato da due precedenti penali, avesse commesso quel reato in concorso con altro soggetto, tal Dama, risultato responsabile della detenzione di ancora più rilevanti quantitativi di droghe, dato significativo di un coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'ambiente criminale dello spaccio: coinvolgimento, peraltro, che la difesa del Tabaku non aveva affatto negato, dato che nell'atto di appello era stato espressamente riconosciuto come il predetto avesse agito seguendo le disposizioni del coimputato del Dama e prestando la sua opera di "fattorino" nella consegna dello stupefacente. ,//` 4.
Del tutto privo di pregio è il terzo motivo del ricorso. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali dell'imputato e il suo stato di straniero privo di regolare attività lavorativa in Italia, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62- bis cod. pen.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle