Italian court dismisses appeal on false testimony, upholding conviction based on foreign insurance documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Antonio De Ceglie's appeal against a conviction for false testimony regarding his brother's alleged car theft. The appellant argued that foreign insurance documents were insufficient without additional customs records from Morocco, but the court found the lower court's reliance on these documents legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 cod. proc. pen.; The court held that documents acquired abroad by a civil party through independent administrative channels are admissible even if obtained via defense investigations, and generic criticism regarding potential undiscovered evidence does not justify overturning a conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Ceglie Antonio, nato a Albenga il 14/8/1970 avverso la sentenza emessa il 6/4/2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Roberto Brizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di Antonio De Ceglie in ordine al reato di falsa testimonianza, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena. La Corte giungeva a tale affermazione rilevando che l'imputato, deponendo del procedimento istaurato a carico del fratello in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen., confermava l'avvenuto furto dell'autovettura del fratello che, invece, risultava esser stata trafugata all'estero con l'accordo del proprietario, sicchè il furto era stato simulato al solo fine di consentire l'ottenimento del risarcimento del danno da parte dell'assicurazione.
2. Propone ricorso l'imputato formulando un unico motivo di doglianza, con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, sostiene il ricorrente che la prova della falsità della testimonianza sarebbe stata desunta esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalla compagnia assicuratrice, costituita parte civile nel processo a carico del fratello, dalla quale risultava il regolare ingresso dell'autovettura in Marocco. Il ricorrente, tuttavia, evidenzia l'insufficienza della documentazione acquisita, in quanto sarebbe stato necessario acquisire copia degli accertamenti compiuti sul conducente dell'autovettura al momento dell'ingresso in Marocco, nonché verificare la regolarità e l'esito della minuziosa procedura prevista dalla legge doganale di quello Stato. La Corte di appello, invece, si sarebbe limitata a prendere atto della documentazione prodotta e dell'attestazione di conformità richiesta ex art. 507 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva contestato l'utilizzabilità della documentazione straniera prodotta dalla parte civile nel procedimento per truffa ai danni dell'assicurazione celebrato nei confronti di Davide De Ceglie. Si assumeva, infatti, che l'istruttoria in Marocco era stata svolta dalla sola compagnia assicuratrice, per il tramite di un proprio legale di fiducia, mentre gli accertamenti avrebbero dovuti essere compiuti dall'autorità inquirente italiana. A fronte di tale eccezione, la Corte di appello ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti - fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione, tramite indagini difensive svolte dalla parte civile, di documenti provenienti da società ed autorità doganali estere (Sez.2, n. 4152 del 25/10/2019, dep.2020, Nunziata, Rv. 278003;
Sez.2, n. 2471 del 10/10/2014, dep.2015, Saliou, Rv. 26182). Peraltro, si è anche proceduto - ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - ad acquisire prova della conformità agli originali della documentazione prodotta. 2.1. Sostiene la difesa che, invero, il motivo di appello concerneva un aspetto ulteriore e, cioè, quello relativo alla mancata acquisizione di tutta la documentazione doganale riferita all'ingresso dell'autovettura in Marocco ed alla sua successiva esportazione, solo in tal modo, infatti, si sarebbe potuta avere la prova che l'autovettura era stata effettivamente trasferita all'estero con l'accordo del proprietario.
Il motivo di ricorso è infondato, posto che si traduce in una generica censura fondata sull'ipotetica possibilità che, all'esito dell'acquisizione di ulteriore documentazione, potessero emergere elementi a favore dell'imputato. Invero, i giudici di merito, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, hanno ritenuto adeguatamente provato che l'autovettura, denunciata come rubata, è stata fatta entrare legittimamente in Marocco, con documentazione che deve essere necessariamente fornita al conducente dal proprietario del mezzo. Altrettanto infondata è la censura, sempre in punto di fati:o, concernente la circostanza che, al momento della denuncia del furto, il proprietario era in possesso di entrambe le chiavi, elemento dal quale la Corte cli appello avrebbe erroneamente tratto la conclusione che il mezzo era stato preventivamente consegnato a terzi compiacenti al fine di consentire la duplicazione del sistema di apertura.
A ben vedere, si tratta di un'argomentazione aggiuntiva che la Corte di appello inserisce ad adiuvandum, non essendo stato l'elemento dirimente ai fini della decisione. Le contestazioni relative a tale aspetto ed al valore indiziario che esso assume, non superano la necessaria prova di resistenza, dovendosi ritenere che la decisione si fonda, in via sostanzialmente esclusiva, sull'accertata impossibilità di far entrare in Marocco un'autovettura non regolarmente importata dal proprietario o da soggetto a ciò espressamente autorizzato.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese