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Sentenza — n. 8436/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls sentence for illegal penalty increase below statutory minimum under Art. 80 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance conviction, arguing the court applied an illegal penalty increase that fell below the statutory minimum. The Court of Cassation agreed, ruling that the specific aggravating circumstance required a minimum increase of one-third, which the lower court failed to apply. Consequently, the sentence was annulled regarding the penalty calculation, and the case was remitted to the Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990; When a statutory penalty increase is not fixed but falls within a range, a sentence below the minimum limit constitutes an illegal penalty requiring annulment and remittal for a new assessment of the specific circumstances.

Parole chiave

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illegal penalty increase statutory minimum increase aggravating circumstance drug trafficking remittal to appellate court imputazione per reati di stupefacenti modificazione delle conclusioni aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Napoli è incorso nel vizio censurato dal Procuratore della Repubblica, avendo effettuato un calcolo erroneo dell'aumento di pena, poiché inferiore al limite di aumento minimo testualmente previsto dall'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990.
Art. 593 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato Anwar Sajid Shabbir colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 aggravato dall'art.
art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Napoli è incorso nel vizio censurato dal Procuratore della Repubblica, avendo effettuato un calcolo erroneo dell'aumento di pena, poiché inferiore al limite di aumento minimo testualmente previsto dall'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990.
art. 80 D.P.R. 309/1990
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/1990.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: ANWAR SAJID SHABBIR nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 18/05/2022 del GUP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'accoglirnento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato Anwar Sajid Shabbir colpevole del delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 8C comma 2 D.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo con unico motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990, con conseguente irrogazione di una pena non conforme alla legge. Rileva che l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente prevede un aumento della pena dalla metà a due terzi, non rispettato nel caso di specie, in quanto il G.i.p. ha operato un aumento di un terzo, così applicando una pena illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Con "illegalità della pena" si intende una pena irrogata extra o contra legem, poiché non conforme alla cornice edittale prevista per quella fattispecie incriminatrice, per specie o per quantità. Nel caso in oggetto, il G.u.p. del Tribunale di Napoli è incorso nel vizio censurato dal Procuratore della Repubblica, avendo effettuato un calcolo erroneo dell'aumento di pena, poiché inferiore al limite di aumento minimo testualmente previsto dall'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/1990. La correzione della misura della pena non può essere apportata d'ufficio da questa Corte.

Difatti, trattandosi in tale ipotesi di un aumento non in misura fissa Vb•A' determinato nell'ambito dei due limiti della cornice edittale, occorre un giudizio di merito che tenga conto delle circostanze del caso concreto per determinare l'aumento adeguato. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/1990. Il giudice di rinvio competente per la determinazione del trattamento sanzionatorio va individuato nella Corte di Appello di Napoli, in ossequio al disposto degli articoli 593 comma 1 e 569 comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 rinvia alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado sul punto. Così deciso in Roma, il 29