Sentenza — n. 8094/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame rigettava l'impugnazione proposta da Renato Falbo avverso l'ordinanza con la quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione aggravata, commessa ai danni di Agostino D'Andrea, presso il quale il Falbo aveva svolto attività lavorativa per poi essere licenziato poco prima della commissione del reato. Nell'impostazione accusatoria, l'azione estorsiva sarebbe una sorta di ritorsione ai danni del D'Andrea, materialmente realizzata da Gianluca Maestri, amico del Falbo, il quale collocava una bottiglia incendiaria nei pressi del locale commerciale del D'Andrea, chiedendo il versamento della somma di €1.200,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 8094/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel corso della prima intercettazione, l'autore materiale dell'atto intimidatorio - Gianluca Maestri - discorrendo con Nicola Abbruzzese, ammette di aver collocato una bottiglia incendiaria presso l'esercizio commerciale del D'Andrea, al quale successivamente chiedeva il versamento di denaro. La seconda conversazione valorizzata dal Tribunale del riesame è quella intercorsa tra Maestri e Falbo, successiva alla commissione del reato, nel corso della quale il primo riferisce al secondo dell'estorsione realizzata ai danni del D'Andrea ed il Falbo si mostra compiaciuto di ciò.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Falbo Renato, nato a Luzzi il 4/1/1969 avverso l'ordinanza emessa il 22/9/2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Pietro Sammarco, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame rigettava l'impugnazione proposta da Renato Falbo avverso l'ordinanza con la quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione aggravata, commessa ai danni di Agostino D'Andrea, presso il quale il Falbo aveva svolto attività lavorativa per poi essere licenziato poco prima della commissione del reato. Nell'impostazione accusatoria, l'azione estorsiva sarebbe una sorta di ritorsione ai danni del D'Andrea, materialmente realizzata da Gianluca Maestri, amico del Falbo, il quale collocava una bottiglia incendiaria nei pressi del locale commerciale del D'Andrea, chiedendo il versamento della somma di €1.200,00.
2. Il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come l'ordinanza genetica e quella del tribunale del riesame trattino in maniera del tutto marginale la sua posizione. Il coinvolgimento del Falbo veniva desunta da due intercettazioni aventi contenuto non univoco, dalle quali emergeva al più che il ricorrente fosse a conoscenza della condotta estorsiva. Peraltro, il Maestri non faceva cenno alcuno ad un possibile coinvolgimento del Falbo. 2.2.Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato, ritenendo che gli elementi acquisiti potrebbero al più integrare l'ipotesi della connivenza non punibile.
Rispetto al concorso di persone nel reato, invece, difetterebbe sia l'elemento del concorso materiale, sia quello del concorso morale, non essendo emerso che il Falbo abbia in qualche modo istigato, concordato o meramente rafforzato l'intenzione del Maestri di realizzare l'estorsione. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen. difettando la dimostrazione della consapevolezza da parte del Falbo dell'appartenenza del Maestri ad un sodalizio mafioso. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineandosi come Falbo ha avuto contatti del tutto saltuari ed occasionali con il Maestri, non risulta essere vicino ad alcun gruppo criminale e l'estorsione che gli viene contestata rappresenterebbe un fatto del tutto isolato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I primi due motivi di ricorso, concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla partecipazione del Falbo al reato materialmente commesso dal Maestri, possono essere esaminati congiuntamente. Occorre premettere che la motivazione dell'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente sull'interpretazione e la valorizzazione del contenuto di due conversazioni intercettate, dalle quali veniva desunta sia la commissione dell'estorsione ai danni dei D'Andrea, sia il coinvolgimento del Falbo. In particolare, il Tribunale ha desunto il coinvolgimento del Falbo dai sia pur labili riferimenti emersi dalle conversazioni intrattenute con il Maestri, ritenendo che dalle stesse risultasse non solo la consapevolezza del Falbo circa la realizzazione del reato, ma anche la sua adesione e l'interesse, evidentemente derivante dal fatto che la vittima dell'estorsione lo aveva da poco allontanato dal salone di parrucchiere presso il quale lavorava.
Nel corso della prima intercettazione, l'autore materiale dell'atto intimidatorio - Gianluca Maestri - discorrendo con Nicola Abbruzzese, ammette di aver collocato una bottiglia incendiaria presso l'esercizio commerciale del D'Andrea, al quale successivamente chiedeva il versamento di denaro. La seconda conversazione valorizzata dal Tribunale del riesame è quella intercorsa tra Maestri e Falbo, successiva alla commissione del reato, nel corso della quale il primo riferisce al secondo dell'estorsione realizzata ai danni del D'Andrea ed il Falbo si mostra compiaciuto di ciò.
Infine, in base alla ricostruzione dei fatti avvalorata dal Tribunale, il D'Andrea avrebbe anche versato la complessiva somma di €1.200, di cui €1.000 in favore di Maestri ed €200 a Roberto Olibano, provvedendo anche svolgere gratuitamente l'attività di parrucchiere in favore della compagna del Maestri. 2.1. I richiamati elementi presentano degli aspetti di contraddittorietà. In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi come il Falbo, anche nella conversazione intercorsa con il Maestri, si pone essenzialmente come un soggetto a conoscenza dell'azione intimidatoria, ma non compartecipe alla stessa.
Al contempo, non risulta adeguatamente motivato il profilo concernente l'utilità conseguita a seguito dell'estorsione che, per come indicato nello stesso capo di imputazione, sarebbe stata ad esclusivo vantaggio del Maestri e di Olibano. In sostanza, dovrebbe ipotizzarsi che Falbo avrebbe assunto una condotta di concorso morale i cui contorni, tuttavia, non sono adeguatamente delineati. La giurisprudenza ha da tempo affermato che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez.2, n.2805 22/03/2013, dep.2014, Grosu, Rv. 258953).
Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che il concorso del Falbo nella condotta estorsiva presuppone l'accertamento di un quind pluris rispetto alla mera conoscenza del fatto. Parimenti non dirimente è che possa sussistere una convergenza di interessi tra l'autore del reato ed un soggetto diverso, posto che la fattispecie concorsuale presuppone non già il mero conseguimento di un vantaggio, anche solo morale, dalla commissione dell'illecito, bensì un apporto, sia pur in termini di isti gazione, rafforzamento o ausilio rispetto all'autore materiale, concretamente dimostrabile.
Nel caso di specie, la conversazione tra il Maestri ed il Falbo sembrerebbe dimostrare il mero compiacimento di quest'ultimo rispetto all'estorsione commessa dal Maestri ai danni del suo ex datore di lavoro, ma ciò non è sufficiente a far ritenere dimostrata la gravità indiziaria in ordine al concorso nel reato.
3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impu gnata va annullata con rinvio, dovendo il Tribunale motivare sulle carenze sopra evidenziate, al fine di stabilire se - sulla base di una valutazione di merito degli elementi forniti dall'accusa - sia possibile stabilire l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di concorso, sia pur solo morale, del Falbo nel reato materialmente commesso dal Maestri. I restanti motivi risultano assorbiti dall'acco glimento del ricorso sul profilo della gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cpo.7,