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Sentenza — n. 8093/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8093/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Piero Bertoldi, indagato per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, con l'aggravante dell'avvalimento del metodo mafioso. In particolare, Bertoldi, in concorso con il fratello Massimo e con il capo del sodalizio Massimo D'Ambrosio, avrebbe effettuato un prestito di denaro in favore di Angelo Scarcello e Gianluca Campolongo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8093/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Prima ancora di procedere all'esame della motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è necessario evidenziare come la stessa qualificazione giuridica della condotta avrebbe meritato un maggior approfondimento da parte dei giudici di merito. A fronte di un capo di imputazione nel quale si ipotizza una continuativa ed ampia attività illecita di finanziamento, nei confronti di Bertoldi emerge un unico episodio, peraltro dai contorni in fatto non del tutto delineati. Per consolidata giurisprudenza, commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi sovraindebitamento pignoramento di crediti rimborso del mutuo pagamenti rateali multe non pagate
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bertoldi Piero, nato a San Marco Argentano il 9/1/1987 avverso l'ordinanza emessa il 22/9/2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Domenico Villella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Piero Bertoldi, indagato per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, con l'aggravante dell'avvalimento del metodo mafioso. In particolare, Bertoldi, in concorso con il fratello Massimo e con il capo del sodalizio Massimo D'Ambrosio, avrebbe effettuato un prestito di denaro in favore di Angelo Scarcello e Gianluca Campolongo.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando altresì la carenza di autonoma valutazione relativamente all'ordinanza genetica. In particolare, il ricorrente evidenzia di aver prodotto idonea documentazione atta a dimostrare l'assenza di qualsivoglia prestito di denaro in favore di Campolongo, nei cui confronti si era limitato ad acquistare un'autovettura per suo conto nel 2016, successivamente intestandogliela formalmente nel 2017.

I giudici di merito avrebbero errato nel ricostruire la vicenda, sostenendo che Campolongo avrebbe effettuato dei rimborsi di denaro volti a coprire il finanziamento ricevuto, mentre, dalle risultanze delle intercettazioni, emergeva che l'unica richiesta di denaro avanzata da Bertoldi concerneva una multa che gli era stata notificata all'epoca in cui risultava essere intestatario dell'autoveicolo che, tuttavia, era già nella disponibilità del Campolongo, il quale se ne doveva fare carico. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la violazione dei criteri di scelta della misura applicabile, anche tenuto conto della distanza temporale dai fatti contestati.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del g.i.p., è infondato, avendo il Tribunale del riesame - con motivazione immune da censure - dato atto dell'esistenza di un vaglio autonomo da parte del giudice della cautela, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'autonoma valutazione è compatibile con tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare basate sul richiamo per relationem, nonché sull'incorporazione di parte della richiesta cautelare. Ciò che rileva è, infatti, che il giudice delle indagini preliminari dia pur sinteticamente conto di aver svolto un vaglio critico del materiale prospettato a sostegno della richiesta e, nel caso di specie, tale giudizio risulta esser stato svolto, anche in relazione alla scelta della misura da applicare.

3. Deve essere accolto, invece, il primo motivo di ricorso nella parte in cui contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui si inserisce la condotta contestata al Bertoldi, al fine di evidenziare come questi - pur non concorrendo nel reato associativo - si presterebbe ad erogare prestiti, sapendo di poter far affidamento sulla caratura criminale dei concorrenti, al fine di ottenere la restituzione delle somme. In sostanza, si descrive un'attività associativa volta alla concessione di finanziamenti ad un numero indeterminato di soggetti, nell'ambito della quale, tuttavia, il Bertoldi verrebbe in rilievo unicamente con riguardo al prestito effettuato in favore di Campolongo.

Si assume, inoltre, che i soggetti creditori sarebbero, oltre a Piero Bertoldi, anche il fratello Massimo ed il D'Ambrosio (p. 6 ordinanza). La ricostruzione del fatto è stata effettuata sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali è stata desunta l'esistenza del debito, la riconducibilità a Bertoldi Piero e l'interessamento del D'Ambrosio. Il ricorrente deduce una diversa ricostruzione del fatto, ipotizzando di non aver effettuato alcun finanziamento in favore del Campolongo e giustificando la richiesta di consegna di €200,00 per il rimborso di una multa a lui inviata ma, in concreto, riferibile all'autovettura acquistata e detenuta dal Campolongo. 3.2.

Prima ancora di procedere all'esame della motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è necessario evidenziare come la stessa qualificazione giuridica della condotta avrebbe meritato un maggior approfondimento da parte dei giudici di merito. A fronte di un capo di imputazione nel quale si ipotizza una continuativa ed ampia attività illecita di finanziamento, nei confronti di Bertoldi emerge un unico episodio, peraltro dai contorni in fatto non del tutto delineati. Per consolidata giurisprudenza, commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.

Igs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (da ultimo Sez.5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464). Nel caso di specie, il Tribunale non ha adeguatamente verificato - sia pur nei limiti della gravità indiziaria - se Bertoldi fosse o meno compartecipe in un'attività di finanziamento potenzialmente rivolta ad un numero illimitato di soggetti, dovendosi al riguardo valutare la circostanza che al Bertoldi non è neppure contestata la partecipazione all'associazione, capeggiata dal D'Ambrosio, che avrebbe avuto quale specifico programma criminoso lo svolgimento dell'illecita attività di finanziamento. 3.3.

Altro aspetto in relazione al quale la motivazione presenta vizi rilevabili in sede di legittimità, è quello concernente la ricostruzione del tipo di rapporto intercorso tra Bertoldi ed il Campolongo. Secondo l'impostazione accusatoria, Bertoldi avrebbe concesso al Campolongo un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, mentre, la tesi difensiva è volta a sostenere che Bertoldi si sarebbe formalmente intestato un'autovettura acquistata con un finanziamento erogato dalla concessionaria, le cui rate sarebbero state in concreto pagate dal Campolongo.

In base a tale ricostruzione, quindi, Bertoldi sarebbe intervenuto esclusivamente quale intestatario fittizio dell'autovettura, in quanto il Capolongo - non offrendo adeguate garanzie - non avrebbe potuto acquistare l'autovettura personalmente. La versione difensiva sarebbe supportata dal fatto che l'autovettura è stata effettivamente ceduta - sia pur a distanza di tempo - dal Bertoldi al Campolongo ed anche le conversazioni intercettate dimostrerebbero che Bertoldi non ha mai richiesto il versamento di rate di finanziamento, bensì il mero rimborso di una somma di denaro necessaria per il pagamento di una contravvenzione stradale, il cui onere doveva ricadere sul Campolongo in qualità di effettivo proprietario ed utilizzatore dell'autovettura. 3.4.

Si ritiene che, in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui all'art. 132 d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, la ricostruzione della natura del rapporto intercorso tra Bertoldi e Campolongo non è stata adeguatamente vagliata dal giudice del riesame. Affinché si possa sostenere che sia stata svolta un'attività di illecito finanziamento, infatti, occorrerebbe acquisire elementi circa l'effettivo anticipo di una somma di denaro da parte del Bertoldi ed il conseguente impegno alla restituzione, secondo il tipico schema contrattuale del mutuo.

Viceversa, ove dovesse ritenersi che Bertoldi si sia limitato a fungere da "prestanome", al solo fine di consentire a Campolongo di accedere ad un acquisto rateale, ne conseguirebbe l'assenza di qualsivoglia finanziamento tra Bertoldi e Campolongo, posto che l'unico soggetto erogatore sarebbe la finanziaria che ha anticipato l'esborso in favore del venditore dell'autovettura. In tale schema, quindi, Bertoldi interverrebbe essenzialmente quale fittizio intestatario del bene, la cui interposizione sarebbe funzionale a fornire le necessarie garanzie al venditore, senza che ciò comporti l'anticipo di alcuna somma nei confronti del Campolongo.

Anche su tale aspetto, peraltro espressamente portato all'esame del Tribunale, la motivazione è contraddittoria se non addirittura assente, posto che l'accertamento specifico della natura del rapporto è stato sostanzialmente omesso. 3.5. Né le carenze motivazionali risultano superabili mediante la mera valorizzazione del compendio captativo, sulla cui base il Tribunale ha ritenuto di dimostrare l'esistenza dell'accordo per il rimborso delle rate di finanziamento. A tale conclusione, infatti, il Tribunale giunge richiamando le conversazioni nel corso delle quali risulta che Bertoldi chiedeva a Campolongo di versargli €150,00 «perché è arrivata una multa», chiedendo che la stessa fosse maggiorata «per il fastidio».

La circostanza veniva riferita da Campolongo a D'Ambrosio, il quali gli consigliava di versare solo «i soldi della multa». In un'ulteriore intercettazione, D'Ambrosio parla con un altro associato - Montualdista - il quale conferma la circostanza secondo cui Bertoldi gli avrebbe «fatto leggere una carta» e D'Ambrosio si lamenta del fatto che Montualdista non si sia fatto dare una fotocopia, temendo che Bertoldi potrebbe reiterare la richiesta di pagamento «dicendo che ne è arrivata un'altra». Il Tribunale ha dato una lettura del compendio intercettato che presenta profili di contraddittorietà, nella misura in cui ritiene che la richiesta di denaro rivolta da Bertoldi a Campolongo dimostrerebbe la richiesta di pagamento delle rate del finanziamento, comprensive di interessi.

Invero, tale lettura non spiega adeguatamente il diverso contenuto delle intercettazioni nel corso delle quali D'Ambrosio - che pur dovrebbe avere un interesse convergente rispetto a quello del Bertoldi - si informa delle ragioni della richiesta di denaro, dimostra di ritenere che si tratti effettivamente del rimborso per una contravvenzione relativa all'autovettura del Campolongo e, addirittura, si lamenta anche del maggior importo richiesto da Bertoldi (€200,00 anziché + €150,00). Il Tribunale, a fronte della specifica doglianza difensiva, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui riteneva di escludere che la richiesta di pagamento fosse relativa ad una "multa" ricevuta da Bertoldi quale formale intestatario dell'autovettura, nonostante tale versione sembrerebbe accreditata dalle stesse conversazioni intercettate nei confronti di D'Ambrosio.

Altro elemento di contraddittorietà della motivazione risiede nei rapporti tra Bertoldi e D'Ambrosio, atteso che se si parte dal presupposto secondo cui Bertoldi avrebbe concorso in uno dei reati fine commessi nell'ambito dell'associazione capeggiata dal D'Ambrosio, i due dovrebbero mostrare un intendó comune nel (I' riscuotere le rate del finanziamento elargito a Campolongo, mentre, dalle richiamate intercettazioni, sembrerebbe che D'Ambrosio si pone in posizione antagonista ed interviene a tutela del Campolongo, dicendogli di non versare la maggior somma richiesta da Bertoldi.

Orbene, le evidenziate discrasie fanno ritenere sussistente un vizio della motivazione sindacabile in sede di legittimità.Nel caso di specie il linguaggio utilizzato non è criptico e le parti discorrono in chiaro, sicchè la doglianza non attiene all'interpretazione della conversazione, costituente un tipico profilo di merito, bensì al diverso aspetto della valutazione probatoria del dato acquisito. Ne consegue che la censura in ordine alla contraddittorietà del senso logico desunto dal Tribunale in relazione alle intercettazioni non è questione di merito sottratta al vaglio del giudizio di legittimità, bensì rientra appieno nel controllo in ordine alla logicità e non manifesta contraddittorietà della valutazione della prova. 3.6.

Quanto detto comporta che il Tribunale dovrà riesaminare nel merito gli elementi probatori, al fine di superare le carenze motivazionali sopra indicate, valutando anche le ulteriori conversazioni nelle quali il solo D'Ambrosio discorre con Campolongo di un finanziamento e del conseguente impegno mensile alla restituzione, rispetto alle quali occorre, tuttavia, verificare se si tratti della medesima vicenda che vede coinvolto anche Bertoldi, ovvero di un diverso rapporto di finanziamento.

4. Il secondo motivo di ricorso, concernente le esigenze cautelari, è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla gravità indiziaria 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnava va annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel corso del quale il Tribunale dovrà rivalutare la gravità indiziaria tenendo conto dei profili di criticità sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cat