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Sentenza — n. 8083/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Maloku Ervin nato il 1/10/1985 in Albania avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fatti aggravati ex art. 416-bis 1 e 61-bis cod. pen. Con sentenza in data 8 febbraio 2022, la Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione. Con sentenza dell'8 novembre 2022, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello.

Parole chiave

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diritto di soggiorno rinnovo del permesso di dimora ripristino dello statuto di rifugiato domanda di revisione dell'asilo sospensione del diritto di visita allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Maloku Ervin nato il 1/10/1985 in Albania avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di appello nell'interesse di Maloku Ervin avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza, Maloku ha presentato ricorso per cassazione, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. In data 14 novembre 2022 la difesa ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorrente è stato condannato il 13 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, all'esito del giudizio abbreviato, ad anni nove e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di associazione a delinquere (associazione degli "aciernesi") finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di partecipe e in particolare di fornitore di cocaina, dal 2017 in permanenza (capo A), di acquisto ai fini di spaccio di un'ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo amnesia, dal febbraio al marzo 2018 (capo L3), di sostituzione di persona, uso di atto falso e induzione in errore del pubblico ufficiale in relazione al compimento del reato di falso ideologico in atto pubblico, dal settembre 2017 al febbraio 2018 (capo O), di cessione dell'ingente quantità di 1 kg. di cocaina, dal 9 gennaio 2018 (capo P), di detenzione ai fini di spaccio dell'ingente quantità di 1 kg. di cocaina, nell'aprile 2018 (capo T).

Fatti aggravati ex art. 416-bis 1 e 61-bis cod. pen. Con sentenza in data 8 febbraio 2022, la Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione. Con sentenza dell'8 novembre 2022, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello.

2. In data 14/11/2022 la difesa ha fatto pervenire rinuncia al ricorso segnalando la intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti di Maloku.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett.

b) cod. proc. pen., non essendo più impugnabile il provvedimento cautelare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di Maloku per i fatti di cui all'impugnazione cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.