Cassation court annuls partial application of criminal aggravation for clan facilitation due to insufficient evidentiary motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's application of a specific criminal aggravation regarding the facilitation of a criminal clan, while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that she lacked awareness of facilitating the clan because she merely stored drugs for her brother to explain their loss to clan leaders. The court found the lower court's reasoning illogical and unsupported by concrete evidence linking the drug possession to the specific interests of the alleged 'Chierchia-Fransuà' group.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: The court must provide a logical and substantiated chain of reasoning to apply an aggravation for facilitating a criminal group; mere family ties or vague references to rival clans do not suffice without concrete evidence linking the defendant's conduct to the group's illicit interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scaramella Rosa, nata a Torre Annunziata il 13/05/1973 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Vincenzo Strazzullo, quale sostituto processuale dell'avvocato Antonio De Martino, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame di Scararnella Rosa, ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, applicata alla predetta dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di detenzione a fini dì cessione di 722 gr. dì • cocaina e 214 gr. di canapa indiana; fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-b/s.1 cod. pen., in quanto commesso al fine di agevolare l'attività e gli scopi criminali del clan camorristico "Chierchia" o fransuà". Il compendio investigativo si fonda sulle intercettazioni e sulla perquisizione operate il 22 settembre 2020 presso l'abitazione di Scaramella Giorgio.
L'intervento della polizia giudiziaria veniva deciso allorché appariva chiaro che, all'interno dell'abitazione, Scaramella Giorgio con altre tre persone stavano maneggiando un'arma, che era successivamente rinvenuta dagli operanti in un appezzamento di terreno adiacente alla facciata della palazzina. Gli agenti rinvenivano, poi, nell'androne della palazzina, delle buste contenenti lo stupefacente di cui all'imputazione e le sequestravano a carico di ignoti. Dalle successive intercettazioni, emergeva che lo stupefacente era detenuto da Scarannella e che il predetto e la sorella Rosa, la quale era riuscita a sottrarre al sequestro altro stupefacente occultato nel palazzo, erano preoccupati che Marianeve Chierchia, esponente di spicco del gruppo criminale Chierchia o Fransuà", pensasse che, non essendo stato lo Scaramella arrestato, fosse riuscito ad occultare la droga - detenuta per suo conto - e seifosse impossessato.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la Scaramella deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, in capo alla stessa, di agevolare la consorteria criminale di riferimento, nonché l'illogicità della motivazione sulla alternanza di legami tra le varie consorterie. Dalle intercettazioni telefoniche, richiamate nel ricorso, emerge che non era Scaramella Rosa a custodire, previo pagamento di denaro, la sostanza stupefacente, bensì il fratello Giorgio, e che, quindi, la stessa non poteva avere alcuna consapevolezza di agevolare il clan "Chierchia"; la sua l'unica finalità era quella di agevolare il fratello nel giustificare dinnanzi a Marianeve Chierchia la perdita della sostanza stupefacente.
L'ordinanza impugnata, inoltre, incorre in errore allorchè indica come doglianza difensiva quella secondo la quale l'aggravante in parola andrebbe esclusa per carenza di un accertamento della oggettiva esistenza di un clan denominato "Chierchia"; la ricorrente, infatti aveva dedotto unicamente l'insussistenza della consapevolezza in capo alla stessa della agevolazione camorristica. E', infine, del tutto illogica la motivazione che vorrebbe la Chierchia Marianeve collegata ai Gionta, mentre gli Scaramella collegati al clan rivale, "Gallo Cavalieri", e, di conseguenza, non spiega quale delle consorterie Scaramella Rosa abbia avuto la consapevolezza di agevolare con il proprio contributo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla sussistenza della contestata aggravante.
2. Il provvedimento impugnato ha operato una ricostruzione confusa dei rapporti tra i clan di camorra che operavano nel territorio di Torre Annunziata; infatti, dopo avere collocato la coindagata Marianeve Chierchia nella famiglia Fransuà "che opera nel quartiere popolare Provolera di Torre Annunziata ove ha gestito il traffico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dapprima per conto del clan Gallo/Cavalieri ed ultimamente per conto del clan Gionta", valorizzandone i suoi rapporti familiari (è figlia di Francesco Chierchia, deceduto a seguito di un agguato camorristico nel 2013;
è moglie di Palnnerino Gargiulo, killer del clan Gionta; è sorella di Giuseppe di Francesco Chierchia, suocero di Valentino Gionta, e di Alfonso di Francesco Chierchia detenuto per l'omicidio di Aurelio Venditto), ne menziona il passaggio dalla famiglia Gallo/Cavalieri al clan Gionta, con confusi richiami a diversi altri clan (la frangia Quarto sistema, sorta nel 2020; il clan guidato da Cherillo e il gruppo criminale del Penniniello che aveva disposto l'agguato a Scaramella). 2.1. Alla luce di tali elementi, comprovati dalla citazione di diverse ordinanze cautelari, il provvedimento impugnato conclude, con un salto logico non corroborato da alcun elemento, per l'esistenza del gruppo criminale Chierchia o Fransuà, capeggiato da Chierchia Marianeve, attivo nel settore degli stupefacenti "poiché risulta provato che le condotte criminali dello Scaramella, della Chierchia e degli altri indagati siano state poste in essere proprio per agevolare gli interessi illeciti del gruppo cosiddetto Fransuà e, pertanto, il clan Gionta, gruppo di riferimento".
Questa motivazione non chiarisce in che termini il clan Fransuà-Chierchia, al di là dei legami familiari, che hanno una indubbia valenza, costituisca una vera propria articolazione del clan Gionta e, dunque, agisca anche nel suo interesse. Questo vale, a maggior ragione, rispetto alla contestazione dell'aggravante in esame, per la detenzione dello stupefacente sequestrato, sub specie di agevolazione del gruppo criminale, di cui manca qualsiasi dato concreto o sintomatico, visto che l'agguato a Scaramella è stato ritenuto collegato ad una contrapposizione tra i clan rivali Quarto sistema e Gallo/Cavalieri per affermare ciascuno la propria egemonia sul territorio di Torre Annunziata.2.2.
In conclusione, la motivazione è carente nella parte in cui non delinea i rapporti tra i diversi clan camorristici nella zona territoriale di riferimento; non precisa quali siano gli elementi che attestano l'esistenza del gruppo criminale autonomo "Chierchia-Fransuà"; non delinea in che termini, oltre alla valorizzazione dei rapporti familiari, il gruppo criminale "Chierchia-Fransuà" sia da ritenere costola del clan Gionta - riconosciuta associazione di stampo camorristico — del quale agevola gli interessi illeciti e con quali modalità la detenzione dello stupefacente sequestrato alla Scaramella, oltre che a Giorgio Scaramella e a Maria Neve Chierchia abbia agevolato la menzionata associazione camorristica.
3. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente all'applicazione dell' aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con la necessaria rivalutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, Sezione riesame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.