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Sentenza — n. 8076/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8076/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. _„21' 309, disponendo la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8076/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. _„21' 309, disponendo la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali distrazione di valori patrimoniali privazione di diritti dissequestro di beni impiego illecito di valori patrimoniali bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Collu Antonello, nato a Cagliari il 13/9/1964 avverso la sentenza emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Cagliari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; lette le conclusioni dell'avvocato Francesca Ferrai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari emetteva sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale applicava all'imputato la pena concordata in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. _„21' 309, disponendo la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato formulando un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro, dei cellulari e della SIM card, rappresentando che l'accordo intercorso tra le parti non concerneva anche tale aspetto.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

4. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348). Il dispositivo della sentenza impugnata dispone la confisca "di quanto in sequestro", senza che nella parte motiva vi sia alcun riferimento ai beni - diversi dallo stupefacente - oggetto di sequestro e poi di confisca, tanto meno sono state indicate le ragioni dalle quali è stata desunta la pertinenzialità dei beni rispetto al reato ovvero l'esistenza di motivi diversi per addivenire alla confisca.

Nel caso di specie, pertanto, vi è una radicale carenza di motivazione che rende necessario l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari, del denaro e delle Sim card, dovendo il giudice del rinvio provvedere a verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità con il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, dei telefonini e della SIM e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere e