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Ordinanza — n. 7857/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the accused rather than by a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, Saoudi Ayoub, violating procedural requirements. The appellate court had previously re-sentenced the defendant under Article 73 of the 1990 Decree Law, prompting the appeal. The court ruled that personal filing by the defendant renders the petition void, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a lawyer; appeals filed personally by the accused are inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissible appeal procedural requirement lawyer representation court costs motivi di cassazione domanda di revisione dell'asilo adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., ha rideterminato la pena inflitta a Saoudi Ayoub in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Saoudi Ayoub in relazione al reato previsto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Saoudi Ayoub, nato in Marocco il 25/12/1988 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 28/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Saoudi Ayoub in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Saoudi Ayoub. 3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2022.