Italian Supreme Court annuls sentence for applying two-thirds instead of half increase for aggravated recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled a lower court's conviction, ordering a recalculation of the sentence for aggravated recidivism. The defendant argued that the appellate court incorrectly applied a two-thirds penalty increase instead of the statutory half increase for repeated recidivism. The court ruled that while the specific type of recidivism was generic, the precise legal consequence of the penalty increase must be tied to a specific statutory hypothesis to ensure legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 2, c.p.; Art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p.: The aggravating circumstance of recidivism must be specifically contested regarding the individual statutory hypothesis to justify the corresponding penalty increase, allowing for the correction of the sentence's calculation on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTIENZA sul ricorso proposto da Husovic Germano, nato a Parma il 07/07/1997 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di Husovic Germano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa il 7 luglio 2021 dal Tribunale di Mantova, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di evasione e, ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base 1 anno di reclusione, aumentata di mesi 8 di reclusione per la recidiva reiterata e ridotta di 1/3 per il rito.
Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione della legge per avere i giudici di merito applicato l'aiumento di due terzi anziché della metà per la recidiva reiterata contestata. Deduce che già nell'atto di appello era stato evidenziato che la contestazione aveva ad oggetto genericamente la recidiva reiterata senza riferimento ad alcuna delle ipotesi specifiche previste dall'art. 99, secondo comma, cod. pen., ma la Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice e l'aumento applicato nella misura di due terzi, specificando che si trattava di recidiva reiterata infraquinquennale.
Si contesta la legittimità dell'operazione, in quanto in tal modo si rimette al giudice di appello il potere di individuare quale delle ipotesi specifiche previste sia integrata, pur a fronte di un'imputazione generica: si chiede, pertanto, di riformare in melius la pena, applicando l'aumento nella misura della metà.
2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo corretta la valutazione effettuata in c:oncreto dalla Corte di appello alla luce delle risultanze del certificato penale, atteso che alla data del fatto (1 giugno 2021) l'imputato risultava già condannato con sentenza definitiva per un reato (furto del 2017) in relazione al quale era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale e in altra sentenza, divenuta irrevocabile nel settembre 2021, è stata già applicata la recidiva reiterata infraquinquennale. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato.
La recidiva è circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, deve essere oggetto di precisa contestazione, sebbene ciò non richieda che il P.m. debba precisare, oltre al tipo, gli elementi sui quali si fonda l'individuazione del tipo, essendo giarantita la possibilità per l'imputato di difendersi attraverso il mero riferimento ad una delle Ipotesi indicate nei vari connmi dell'art. 99 c.p.. E' però necessario che la contestazione puntuale della recidiva sia legata esclusivamente all'indicazione del singolo tipo di recidiva, tutte le volte che il giudice, con riferimento alla medesima, debba praticare un correlativo aumento della pena e, comunque, in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile, atteso che, essendo la recidiva una circostanza aggravante del reato, essa non può produrre l'effetto dell'inasprimento della pena se non quando risulti contestato il correlativo tipo (Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, P.M. in proc.
Caccavallo, Rv. 205072; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446). Considerato che il ricorso non pone in discussione la sussistenza della recidiva reiterata, ma solo la misura dell'aumento applicato, in applicazione dei principi indicati e non essendo necessari apprezzamenti di merito, ma una mera operazione di calcolo, stante la misura predeterminata dell'aumento applicabile, la pena può essere rideterminata in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in un anno di reclusione, cui si perviene secondo il seguente calcolo: pena base 1 anno di reclusione, aumentata della metà a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ridotta di un terzo per il rito.
P.Q.M.
Visto l'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pen