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Sentenza — n. 6943/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court verdict on false testimony, remanding civil case to appellate court for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision acquitting Sandra Leonetti of false testimony and revoking civil judgments against Antonio Esposito. The court found the lower court's reasoning flawed due to a misinterpretation of witness Franco Nero's statements and a failure to adequately address Leonetti's status as a spouse and potential informant. Consequently, the case was remanded to the civil court for a new trial to resolve the disputed facts.

Regesto Legislator

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Art. 622 c.p.p.; The Court of Appeal's judgment is annulled if it is based on a misinterpretation of evidence or fails to properly evaluate the witness's interest and role, necessitating a remand to the civil court for a fresh examination of the contested facts.

Parole chiave

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false testimony acquittal misinterpretation of evidence witness interest spouse remand civil court annulment appeal judgment falsa testimonianza testimonianza della vittima procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 622 c.p.p.
In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod.
art. 576 cod. proc. pen
Antonio Esposito, quale parte civile nel procedimento per falsa testimonianza a carico di Leonetti, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito indicati.
artt. 185 cod. pen
Peraltro, nel caso in esame, la costituzione di parte civile di Antonio Esposito è stata ammessa sia in primo che in secondo grado nel processo per falsa testimonianza e la sua domanda è stata accolta dal giudice di primo grado con integrale risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 185 cod. pen.
art. 249 cod. proc. civ
pen., che consente l'astensione dal deporre al coniuge separato per fatti appresi durante la convivenza coniugale (eccetto il caso in cui abbia presentato denuncia, querela o istanza o un prossimo congiunto sia offeso dal reato), l'art. 249 cod. proc. civ.
art. 622 cod. proc. pen
In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino
pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv.
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini
256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Esposito Antonio, nato a Sarno il 18/12/1940 avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte di appello di Milano; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Francesco Lorusso, difensore della parte civile, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla revoca delle statuizioni civili disposte dalla sentenza di primo grado, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello e vittoria di spese; lette le conclusioni dell'avvocato Giorgio Cozzolino, difensore di Sandra Leonetti, che ha chiesto di confermare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano„ dichiarando l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto, con condanna di Antonio Esposito al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.RITENUTO IN FATrO 1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 18 gennaio 2019, ha assolto Sandra Leonetti dal reato di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese nel procedimento civile, intentato da Antonio Esposito, nei confronti di Massimo Castiello (marito della Leonetti), Alessandro Sallusti (direttore del quotidiano Il Giornale), Stefano Zurlo (giornalista de I! Giornale) e la Società Europea Edizioni per diffamazione, revocando le statuizione civili a favore di Antonio Esposito.

2. Di seguito la descrizione della vicenda, fattuale e processuale, utile per affrontare le questioni poste. 2.1. La causa civile in cui Sandra Leonetti ha rilasciato la dichiarazione denunciata come mendace, oggetto del presente processo, è stata instaurata dinnanzi al Tribunale di Milano, Prima Sezione civile (R.G. 47234 del 2014), dall'odierno ricorrente, Antonio Esposito, contro Massimo Castiello, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo e la Società Europea Edizioni per accertare la diffamazione ai suoi danni e ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato.

L'antefatto è che, all'indomani della sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti di Silvio Berlusconi nel cosiddetto caso Mediaset, il quotidiano "Il Giornale" aveva pubblicato un articolo, a firma di Stefano Zurlo, nel quale si leggevano le frasi asseritamente pronunciate anni prima, cioè nell'agosto del 2011, da Antonio Esposito, magistrato, sul Presidente del Consiglio nel corso di una cena avvenuta presso la villa dei coniugi Castiello e Leonetti. In particolare, l'articolo riportava un'intervista al padrone di casa, Massimo Castiello, nella quale questi riferiva che il giudice Esposito aveva detto le seguenti parole:

«Berlusconi mi sta proprio sulle palle» e «se mi dovesse capitare a tiro gli faccio un mazzo così». Il giorno stesso il magistrato aveva inviato a molte testate una categorica smentita nella quale affermava di non avere mai usato le menzionate espressioni. Al primo articolo ne erano seguiti altri, pubblicati su "Il Fatto quotidiano", a firma dei giornalisti Trocchia e Lillo, e su "Il Giornale", che avevano intervistato altri presenti a quella cena (l'attore Franco Nero, Domenico Fama, Maria Rosaria Bergamo), determinando l'instaurazione del processo civile sopraindicato per diffamazione, attualmente sospeso in attesa della definizione del presente giudizio penale.

Nell'ambito della causa civile Sandra Leonetti, sentita in qualità di testimone della parte convenuta, all'udienza del 15 marzo 2016, aveva dichiarato di avere sentito il giudice Esposito, nel corso della cena, pronunciare le frasi «mi sta proprio sulle palle» e «rivolgendosi a mio marito, con la voce più bassa e quindi bypassandomi ha detto se mi capita a tiro lo faccio nero», con riferimento a Silvio Berlusconi. 2.2. Antonio Esposito aveva, dunque, denunciato la testimone ai sensi dell'art.372 cod. pen. e, all'esito di una lunga e articolata istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 gennaio 2019, aveva condannato Leonetti alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento di C 15.000 in favore di Antonio Esposito, ricostruendo puntualmente le dichiarazioni rese da tutti coloro che avevano partecipato alla cena nell'agosto 2011.

Il nucleo della decisione era incentrato sia sulla mancata conferma da parte dei commensali Nero, Fama e Bergamo che Esposito, seduto accanto al primo, avesse pronunciato le frasi riferite dall'imputata; sia sull'obbligo della parte civile di dire la verità in quanto testimone; sia sull'interesse di Leonetti a mentire, per favorire il marito, pur separato, Massimo Castiello, in quanto imputato a Roma del delitto di false dichiarazioni al Pubblico ministero e convenuto in sede civile per il rilevante danno a questi cagionato dalla campagna diffamatoria, instaurata all'indomani della pronuncia della Corte di cassazione che aveva confermato la sentenza di condanna dell'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per reati fiscali, di cui Esposito presiedeva il Collegio. 2.3.

La Corte di appello, invece, aveva assolto l'imputata ritenendo che la sentenza di primo grado avesse erroneamente sostenuto che:

a) Franco Nero e i coniugi Fama-Bergamo avessero negato espressamente e senza mezzi termini di aver sentito che Esposito avesse pronunciato le frasi riferite dalla Leonetti;

b) la cena fosse stata «con pochi commensali e non certamente rumorosa»;

c) la verosimiglianza delle dichiarazioni di Esposito fosse stata tratta dall'essere stato questi magistrato da 40 anni e da ultimo Presidente di Sezione della Corte di cassazione, che mai avrebbe avuto l'imprudenza di pronunciare frasi di quel tenore peraltro in una cena formale e dinnanzi ad un ospite che conosceva a mala pena.

3. Antonio Esposito, quale parte civile nel procedimento per falsa testimonianza a carico di Leonetti, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, sia per travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da Francesco Sparanero, detto Franco Nero, all'udienza del 30 gennaio 2018; sia per omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni da questi rilasciate a) alle udienze del 23 gennaio 2018 dinnanzi al Tribunale penale di Roma e del 15 marzo 2016 dinanzi al Tribunale civile di Milano;

b) ai giornali nelle interviste del 20 e del 21 agosto 2013, nonché con riferimento al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma il 24 ottobre 2014 e al provvedimento di stralcio del Pubblico ministero di Roma del 3 novembre 2015. Inoltre, il ricorso dà atto dell'avvenuta condanna di Massimo Castiello - marito di Sandra Leonetti - emessa dal Tribunale di Roma il 24 marzo 2022 per il delitto di false informazioni al Pubblico ministero, proprio con riferimento ai fatti oggetto del processo milanese e in base alle stesse risultanze processuali. 3.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, sia per travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da Domenico Fama all'udienza del 30 gennaio 2018; sia per omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni da questi rilasciate all' udienza del 15 marzo 2016 dinanzi al Tribunale civile di Milano e al giornale nell' intervista del 21 agosto 2013; nonchè alla deposizione resa dal giornalista Aniello Trocchia all' udienza del 18 gennaio 2019 dinanzi al Tribunale di Milano e al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma il 24 ottobre 2014 e al provvedimento di stralcio del Pubblico ministero di Roma del 3 novembre 2015. 3.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, con riferimento al travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese da Antonio Esposito all'udienza del 30 gennaio 2018. 3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso, Massimo Castiello, all'udienza del 19 gennaio 2019; sia per omessa motivazione in ordine:

a) all' intervista rilasciata a "Il fatto quotidiano" il 22 agosto 2013;

b) alla deposizione resa da Aniello Trocchia all' udienza del 18 gennaio 2019 dinanzi al Tribunale di Milano;

c) al decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma il 24 ottobre 2014 e al provvedimento di stralcio del pubblico ministero di Roma del 3 novembre 2015. Inoltre, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192, n. 3, cod. proc. pen. 3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni rese da Sandra Leonetti all'udienza del 15 marzo 2016 e omessa motivazione sul diverso tono della voce tenuto da Esposito con riferimento alle due frasi oggetto dell'imputazione.3.6. Con l'ultimo motivo ritiene violati i principi di valutazione della prova in quanto la Corte di appello di Milano non solo aveva operato sistematici travisamenti di prove decisive, ma non aveva tenuto conto che le dichiarazioni della parte civile fossero state pienamente confermate da plurime dichiarazioni testimoniali non risultate in alcun modo svalutate.

4. Nell'interesse dell'imputata, l'avvocato Giorgio Cozzolino ha depositato un'articolata memoria in cui ha illustrato gli argomenti a sostegno dell'infondatezza dei motivi di ricorso. In via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione di Antonio Esposito in quanto il reato di falsa testimonianza lede l'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria e quello del privato assume solo un riflesso mediato. Nel merito, dopo avere esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni, ha aderito alle valutazioni operate dalla sentenza impugnata rilevando, da un lato, le plurali discordanze della deposizione di Antonio Esposito rispetto al ricordo degli altri soggetti partecipi alla cena e, dall'altro l'erroneità nell'elevare a massima di esperienza la particolare credibilità della parte civile in ragione della sua carriera professionale.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta in ragione della tardività dell'istanza di trattazione orale del ricorrente e le parti hanno depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'eccezione preliminare sollevata dal Procuratore generale, e ribadita dal difensore di Sandra Leonetti, è manifestamente infondata. Il bene giuridico protetto del reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. L'orientamento di questa Corte ritiene che il soggetto passivo sia soltanto lo Stato perchè l'offesa riguarda un bene di sua esclusiva pertinenza, l'Amministrazione della giustizia, e non anche la persona alla quale dalla violazione della norma siano derivati danni rilevanti e risarcibili sul piano civile (Sez. 6, n. 45137 del 04/11/2015,Cunsolo, Rv. 265361;

Sez. 6, n. 41344 del 09/11/2006, P.O., Rv. 235729).L' eccezione proposta circa l'assenza di legittimazione del ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto che la persona che ha subito un danno dal reato non possa rivolgersi al giudice se, pur portatore di diritti di carattere civile, non sia formalmente persona offesa dal reato. Si tratta di una preclusione non prevista né dall'ordinamento italiano né da quello eurounitario, in quanto il danneggiato dal reato ha sempre il diritto di ricorrere, per i danni eventualmente subiti, al giudice civile o può esercitare l'azione civile nel processo penale, come avvenuto nella specie.

Peraltro, nel caso in esame, la costituzione di parte civile di Antonio Esposito è stata ammessa sia in primo che in secondo grado nel processo per falsa testimonianza e la sua domanda è stata accolta dal giudice di primo grado con integrale risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., con riferimento ai diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione. Antonio Esposito, in quanto parte civile costituita, ha legittimamente proposto il presente ricorso ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., che stabilisce il principio generale per cui la parte civile ha il diritto di impugnare la sentenza penale che non abbia accolto le sue conclusioni agli effetti civili non ostandovi il tipo di reato dal quale ha dimostrato di avere subìto un danno.

Del tutto inconferente, infine, è il richiamo alle pronunce di questa Corte che escludono la legittimazione della parte civile a proporre ricorso in cassazione in relazione al delitto di falsa testimonianza, per il quale persona offesa è solo lo Stato, in quanto si tratta di pronunce tutte riguardanti l'impugnazione di sentenze di non luogo a procedere estranee al caso di specie (Sez. 6, n. 20535 del 16/01/2018, PM in proc. Visci, Rv.272952).

3. I giudici di appello, con la sentenza impugnata, hanno ripercorso in dettaglio le versioni fornite nel corso del processo e hanno concluso che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, nessun testimone aveva "espresso una categorica smentita" sulle frasi pronunciate da Esposito su Berlusconi in quanto:

a) Franco Nero non lo aveva affermato e per di più aveva rappresentato una "sensibile antipatia dell'Esposito nei confronti di Berlusconi";

b) Domenico Fama, ricordando il contesto della cena e delle conversazioni (avvenute all'aperto a bordo piscina e con diversi inservienti), aveva dichiarato che poteva non avere udito le frasi in esame e che l'interruzione dei rapporti con Castiello, all'indomani della pubblicazione dell'articolo sul quotidiano "Il Giornale" con le sue dichiarazioni, era dovuto alla violazione dell'obbligo di riservatezza del padrone di casa rispetto a quanto avvenuto in una cena privata a cui lui aveva invitato il suo amico Esposito;c) Maria Rosaria Bergamo aveva riferito di avere conversato solo con la moglie del magistrato.

La sentenza oggetto di ricorso ha rilevato anche contraddizioni e discordanze nella deposizione di Esposito rispetto al ricordo degli altri testimoni tanto da non consentire di optare in maniera certa per l'una o per l'altra versione, non potendo valere la sua carriera di magistrato quale criterio da elevare a massima di esperienza indipendentemente dal caso concreto, tanto più che anche la stessa Leonetti era stata descritta come persona corretta, di specchiata moralità e comunque che non aveva mai avuto in stile di divulgare falsità. Anche la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che un magistrato di esperienza, in una cena formale con ospiti che conosceva a malapena, non potesse avere l'imprudenza di pronunciare frasi del tenore indicato a proposito del noto politico, secondo la sentenza impugnata non teneva conto che, in momenti di confidenza e convivialità, si possa non essere completamente capaci di autocontrollo, come d'altra parte confermato dal fatto che l'antipatia di Esposito verso Berlusconi fosse stata riferita anche dal testimone Franco Nero.

A fronte, dunque, di un contrasto tra opposte versioni delle parti direttamente interessate, la sentenza impugnata ha ritenuto che mancasse la prova certa della responsabilità dell'imputata, assolvendola ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

4. Nel ribaltare la decisione, in forza del medesimo compendio probatorio, la Corte di appello non ha confutato, in modo approfondito e diffuso, come era tenuta, quella del Tribunale, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui "il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". 4.1.

La decisione oggetto di ricorso, pur ampiamente e puntualmente argomentata, non ha spiegato, su due punti nodali, quali la credibilità di Sandra Leonetti e le dichiarazioni di Franco Nero, l'insostenibilità logica della ricostruzione e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito e non ha fornito su questi l'obbligatoria motivazione rafforzata richiesta nella specie. In tal modo non ha delineato, come dovuto, le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), fino a delineare una decisione, nuova e compiuta, che desse ragione delle difformi conclusioni. 4.2. Alla luce di tali principi di diritto devono ritenersi esistenti, nella sentenza impugnata, i profili di illegittimità addotti dal ricorrente. 4.2.1 In ordine alla credibilità di Sandra Leonetti il Tribunale aveva rilevato che la stessa fosse stata esaminata come testimone di parte convenuta, davanti al giudice civile milanese, in una causa intentata anche contro il marito, Massimo Castiello, in cui questi rischiava una condanna al pagamento di una somma assai rilevante a titolo risarcitorio, visto che la domanda introduttiva di Esposito era pari a C 400.000, tanto da rendere evidente il suo interesse a rendere dichiarazioni dirette a favorire Castiello e questo al di là della successiva avvenuta separazione coniugale.

A fronte di detta puntuale valutazione, fondata su un dato oggettivo inappuntabile, la Corte di appello non solo non ha espresso alcun argomento volto a contrastarla, ma si è limitata a sostenere, a pagina 40, che Franco Nero e Domenico Fama, amici della donna da decenni, avessero riferito della sua correttezza e della sua specchiata moralità descrivendola "persona seria e perbene che nella loro esperienza non ha mai avuto in stile di divulgare falsità". Si tratta, come è evidente, di una mera enunciazione assertiva, scollegata dal fatto di causa, che non risponde alla necessaria valutazione rafforzata richiesta nella specie.

Infatti, l'approfondimento sulla credibilità e sull'attendibilità di Leonetti dinnanzi al giudice civile, al quale aveva reso la dichiarazione oggetto dell'imputazione, si rendeva ancor più necessario per il Giudice di appello in quanto, come è noto, nel processo civile il testimone, anche quando legato da vincoli familiari, non si può rifiutare di deporre senza giustificato motivo. Diversamente dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., che consente l'astensione dal deporre al coniuge separato per fatti appresi durante la convivenza coniugale (eccetto il caso in cui abbia presentato denuncia, querela o istanza o un prossimo congiunto sia offeso dal reato), l'art. 249 cod. proc. civ. riconosce la facoltà di astensione dal deporre solo ai soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni con rinvio agli artt. 200, 201 e 202 cod. proc. pen. (rispettivamente in caso di segreto di ufficio, segreto di Stato e per gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi segreti).

Quindi, nel caso di specie, Leonetti nonostante fosse la moglie, pur separata, del convenuto e, dunque, portatrice, anche lei, di un interesse, non poteva non deporre e, così, non aveva alternative. Questa circostanza, alla luce del ribaltamento della decisione assunta dal Tribunale, che su questo aveva operato una precisa valutazione, avrebbe imposto alla Corte di appello di essere approfondita proprio per l'interesse di Leonetti circa gli esiti della causa civile, stante l'essere testimone di parte convenuta e coniuge di questa all'epoca dei fatti. 4.2.2.

Riguardo alle dichiarazioni di Franco Nero (seduto vicino ad Esposito durante la cena e non di fronte, come dichiarato da Leonetti nel giudizio civile), queste erano state ritenute dal Tribunale univoche nel sostenere che egli non avesse sentito direttamente le frasi attribuite ad Antonio Esposito. Ciò aveva riferito il testimone sia quando intervistato dai giornalisti nell'agosto del 2013; sia quando sentito a sommarie informazioni presso la Procura della Repubblica di Roma il 13 giugno 2014; sia quando sentito in sede civile, dinnanzi al Tribunale di Milano all'udienza del 15 marzo 2016; sia quando sentito in sede penale, dinanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 18 gennaio 2018.

Franco Nero aveva solo confermato di avere detto «Castiello ha ragione», al giornalista de "Il Giornale", spiegando poi che, con questa frase, intendeva dire che se Castiello sosteneva di avere sentito quelle parole da Esposito questi doveva averle pronunciate. In sostanza, aveva creduto a quanto rivelatogli dal Castiello, suo amico da 40 anni. In relazione a questa testimonianza la motivazione della sentenza impugnata, oltre a non essere fondata su una motivazione "rinforzata", risulta addirittura viziata per travisamento della prova, per non avere operato l'esatta trasposizione di quanto emerso dagli atti e per avere distorto il contenuto della menzionata dichiarazione di Franco Nero.

Infatti, a pagina 35, la Corte di appello, da un lato, esclude che l'attore avesse negato di avere sentito personalmente Esposito dire, con riferimento a Berlusconi, «Mi sta proprio sulle palle... Se mi capita a tiro lo faccio nero» e, dall'altro lato, lo desume dalla percezione dell'attore che vi fosse una sensibile antipatia del magistrato nei confronti del politico; antipatia che la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto una mera valutazione di Franco Nero, estranea al contenuto delle frasi oggetto dell'imputazione.

5. Gli altri motivi di ricorso si ritengono assorbiti.

6. In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), cui è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamenta