Italian Court declares appeal inadmissible due to loss of interest after appellate court changed bail measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer withdrew the request after the appellate court replaced the restrictive bail measure with a less burdensome one. The defense argued the original order was contradictory and illogical regarding the justification for maintaining the original bail conditions. The court ruled that the specific legal interest required to pursue the cassation appeal had vanished once the lower court altered the preventive measure, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the concrete and actual interest required to challenge the decision ceases to exist due to a subsequent change in the preventive measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barbaro Giuseppe, nato a Cinquefondi il 04.05.1982 avverso l'ordinanza emessa in data 12 luglio 2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto da Giuseppe Barbaro avverso l'ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha disatteso l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare con altra misura meno afflittiva proposta dal difensore dell'imputato.
2. L'avvocato Fabio Federico, difensore del Barbaro ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e all'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc pen., e la violazione di legge in ordine alla diversa qualificazione del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso in quello di favoreggiamento.
3. In data 11 gennaio 2023 il difensore ha presentato motivi nuovi e, in data 18 gennaio 2023, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal suo assistito, ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'Il gennaio 2023, ha disposto la sostituzione della misura cautelare richiesta dal Barbaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. In data 11 gennaio 2023 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Barbaro e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso.
3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto„ cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccornbenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plutimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2321, Lombardi, Rv. 281785;
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di in