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Sentenza — n. 5933/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona confermava, in veste di giudice del riesame, il sequestro a carico di Paolo Bracceschi, in qualità di J'i\ consulente, consigliere di amministrazione e responsabile amministrativo di Clabo s.p.a., di euro 349.132,00 (equivalente di dollari 400.000,00), quale profitto della malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), in relazione alle somme di un finanziamento erogato a Clabo s.p.a. dalla società a partecipazione pubblica Simest s.p.a. e utilizzate per realizzare un finanziamento inter-company tra Clabo Holding USA (di seguito, CHU) e Clabo s.p.a., allo scopo di ripianare debiti infragruppo.

Regesto Legislator

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art. 316-bis cod. pen; Sentenza — n. 5933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le esposte ragioni, il ricorso va ritenuto inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi soddisfacimento del credito dilazione di pagamento ammortamento del debito restituzione della garanzia ammortamento di titoli di credito

Disposizioni normative citate

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art. 316-bis cod. pen
Con il primo motivo, il ricorrente rileva violazione dell'art. 316-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Paolo Bracceschi nato a Pesaro il 03/11/1959 I avverso l'ordinanza del 0632/2022 del Tribunale di Ancona L_ visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udito l'avvocato Massimiliano Belli, che si è riportato ai motivi aggiunti, chiedendo l'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona confermava, in veste di giudice del riesame, il sequestro a carico di Paolo Bracceschi, in qualità di J'i\ consulente, consigliere di amministrazione e responsabile amministrativo di Clabo s.p.a., di euro 349.132,00 (equivalente di dollari 400.000,00), quale profitto della malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), in relazione alle somme di un finanziamento erogato a Clabo s.p.a. dalla società a partecipazione pubblica Simest s.p.a. e utilizzate per realizzare un finanziamento inter-company tra Clabo Holding USA (di seguito, CHU) e Clabo s.p.a., allo scopo di ripianare debiti infragruppo.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha presentato ricorso Paolo Bracceschi, per il tramite del suo difensore, avvocato Massimiliano Belli, che ha articolato tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rileva violazione dell'art. 316-bis cod. pen. e dell'art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (poi rifluito nel digs. 50/2016, c.d. Codice Appalti), nella parte in cui la sentenza ritiene la natura di ente pubblico dell'ente erogatore Simest s.p.a. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che in Simest s.p.a. sussistano i tre i requisiti richiesti dal citato art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n, 163, ma non ha effettuato alcuna analisi in merito alla loro ricorrenza in concreto.

La qualificazione di Simest s.p.a. come organismo di diritto pubblico, contenuta nel provvedimento impugnato si basa su una lettura statica e formale del testo di legge, e non si confronta con gli orientamenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile, che hanno prediletto un approccio dinamico, funzionale (legato all'analisi dell'attività di volta in volta realizzata dall'ente) ed empirico. Simest s.p.a. opera nel mercato in regime di concorrenza; persegue scopi di lucro (ed ha generato, nel corso dell'esercizio, un considerevole utile), concedendo finanziamenti a tassi di mercato; si assume i rischi collegati a tale attività, istruisce pratiche di valutazione del merito creditizio delle aziende a cui il credito viene erogato o delle quali intende acquisire una partecipazione; reperisce finanziamenti in vari modi e, tra l'altro, anche presso aziende e istituti di credito.

Nel caso oggetto del presente giudizio, Simest s.p.a. è poi intervenuta attraverso risorse proprie, in nessun modo riconducibili a fondi pubblici, senza alcun coinvolgimento del Fondo di Venture Capital (ad agevolazione pubblica), bensì acquisendo sul mercato i capitali da utilizzare nel finanziamento e non ha svolto attività di service rispetto ai fondi che lo Stato le ha assegnato in gestione. Non appare quindi pertinente nemmeno il richiamo fatto dall'ordinanza al controllo del MEF, posto che tale controllo riguarda soltanto la gestione dei suddetti fondi e non quelli attraverso i quali è stato realizzato il finanziamento a CHU. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 316-bis cod. pen., con riferimento all'oggetto materiale della condotta. In replica alle deduzioni del ricorrente, il Tribunale precisa che le condizioni di favore nella erogazione del finanziamento possono concernere, oltre che le condizioni economiche, anche, a monte, i requisiti di accesso al credito e ha ritenuto che, nel caso di specie, tali condizioni sussistano, essendo Simest s.p.a. soggetto preposto ad offrire sostegno finanziario nella internazionalizzazione del sistema produttivo. Tuttavia, i finanziamenti la cui omessa destinazione configura reato, per essere "agevolati", devono essere caratterizzati da una convenienza economica economica o ad onerosità attenuata per il destinatario.

Viceversa, il finanziamento di Simest s.p.a. è stato erogato a condizioni di mercato (il tasso a carico di Clabo s.p.a. ammontava ad un complessivo 14,20°/o) e l'onerosità dell'operazione è ulteriormente dimostrata dalla previsione di una c.d. opzione di put, vale a dire dal diritto irrevocabile di opzione a vendere la partecipazione acquisita in CHU da Simest s.p.a. Comunque, quanto alle condizioni di accesso, l'approccio del Tribunale confonde la finalità statutaria dell'ente con l'oggetto materiale del reato e porta alla conclusione tautologica che ogni finanziamento di Simest s.p.a. avrebbe natura agevolata per il sol fatto di essere concesso dall'ente in questione.

In concreto, nel contratto non è richiamato alcun elemento che possa suffragare la tesi per cui il finanziamento contestato non sia stato concesso a seguito di procedure pubbliche semplificate, tutti gli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese presupponendo, al contrario, il riferimento ad un bando pubblico ovvero ad una legge di agevolazione a copertura delle elargizioni. Quanto, infine, ai profili inerenti alle garanzie, nel contratto, lungi dall'essere prevista una garanzia a carico dello Stato o di enti pubblici, è prevista una fideiussione per un importo del 100°/0 a carico di Clabofin s.r.I., società controllante di Clabo. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in rapporto al momento consumativo del reato della fattispecie di malversazione ai danni dello Stato. Il Tribunale, nel confrontarsi con Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Cestari, Rv. 283267 non contesta che il momento consumativo del reato coincida con la scadenza del termine di adempimento dell'attività finanziata. Ritiene, piuttosto, che il caso di specie rientri tra le situazioni in cui, come precisato nella stessa pronuncia, si sia agito in violazione di altre condizioni essenziali eventualmente previste dalla normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale.

E richiama, a tal proposito, la clausola del contratto n. 2.1, secondo cui il partner si impegna a utilizzare le risorse messe a disposizione «esclusivamente per la realizzazione del progetto e del business Plan». In tal modo, tuttavia, l'ordinanza impugnata individua nella pattuizione del punto in esame sia la clausola contrattuale espressiva del vincolo di destinazione, sia "l'altra condizione essenziale" stabilita nel regolamento contrattuale concordato dalle parti, facendone discendere il perfezionamento del reato. Né appare corretto sminuire la circostanza dell'avvenuta restituzione del prestito inter-company attraverso il rilievo per cui non si potrebbe fare affidamento ex ante sull'effettivo rispetto da parte della controllante Clabo s.p.a. dell'obbligo restitutorio assunto nei confronti della controllata CHU.

Tale affermazione non si concilia con la ratio della fattispecie che, come chiarito anche nella Relazione al d.d.l. n. 2441 del 07/03/1988, ha inteso dare «rilievo, ai fini della punibilità, non alle condizioni di utilizzazione dei fondi, ma al conseguimento del risultato cui la loro concessione è finalizzata». Non si concilia con i lavori preparatori dai quali si apprende che il reato non si consuma con una mera distrazione puramente temporanea dei contributi, bensì con l'effettiva destinazione degli stessi ad altra finalità. Non si concilia con una parte della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, parimenti, ciò che conta è che i fondi siano stati usati, entro il termine previsto, per le finalità in vista delle quali erano state erogate.

Tanto è accaduto nel caso di specie. Gli investimenti programmati in macchinari ed attrezzature per cui CHU ha ricevuto il prestito da Simest s.p.a. non avrebbero potuto essere realizzati prima del 2020, in base al cronoprogramma concordato; il piano industriale prevedeva l'assunzione da parte di CHU del carico di alcuni investimenti, sicché il vincolo di destinazione era declinato secondo obiettivi di crescita economica; il prestito è stato restituito, a semplice richiesta della controllata, tra il settembre del 2020 e il marzo del 2021, e quindi in un momento ampiamente precedente la scadenza del termine contrattuale, fissato nel 30.06.2026;

CHU ha effettivamente proceduto tra il 2020 e il 2022 ad effettuare gli acquisiti di macchinari funzionali all'attuazione del piano, avvalendosi tanto delle risorse di Simest s.p.a., nel frattempo - come detto - restituite da Clabo s.p.a., quanto degli ulteriori finanziamenti ricevuti da Clabo s.p.a.; CHU, per tal via, ha conseguito risultati economici migliori delle aspettative, anche grazie alla maturazione di interessi positivi derivanti dal contestato prestito inter-company e al mancato pagamento ci interessi negativi alle banche americane su cui il finanziamento avrebbe dovuto, diversamente, stazionare.3.

Il ricorrente ha presentato altresì motivi aggiunti in cui rileva come una causa con analogo oggetto, ricorrente Clabo s.p.a., successivamente alla proposizione del presente ricorso, sia stata decisa da questa Corte in data 13 dicembre 2020. Chiede, dunque, qualora si ritenga di poter apprezzare compiutamente la sopravvenuta carenza di interesse in base al solo dispositivo della sentenza, di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza dar luogo alle statuizioni sulle spese processuali; diversamente, di rinviare l'udienza in attesa del deposito, in modo da poter acquisire la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 4/7/2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona disponeva il sequestro diretto finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen.) di «somme nella disponibilità di Clabo s.p.a. o, in caso di incapienza totale o parziale, che siano nella disponibilità degli indagati». In data 13/12/2022, questa Corte di Cassazione disponeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emanata, in qualità del giudice del riesame, dal Tribunale di Ancona il 29/07/2022, ordinanza che confermava il sequestro preventivo, di complessivi 349.132,00 euro nei confronti di Clabo s.p.a. provvedimento quest'ultimo anch'esso annullato con la pronuncia citata. A seguito di tale pronuncia, nella stessa data, la Procura Generale della Corte di Cassazione emanava un ordine di cessazione della misura cautelare reale in discorso, in esecuzione del quale, il giorno successivo, la Guardia di Finanza procedeva al dissequestro della somma in questione (verbale allegato in copia dal difensore).

2. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, ovvero deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e che, pertanto, deve persistere sono al momento della decisione. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura reale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora, nelle more, la misura sia cessata, posto che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (sebbene con riferimento all'omologa materia cautelare personale, Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694).La lettura del decreto di sequestro consente di rilevare che si imponeva il vincolo su somme di denaro della società, e si disponeva di aggredire il patrimonio degli amministratori solo in caso di incapienza della prima. Ora, da un canto si deve rilevare che il sequestro era stato eseguito per l'intero sui beni della società, dall'altro che nelle more tale vincolo è stato integralmente caducato dalla pronuncia di questa Corte, che ne ha disposto l'annullamento senza rinvio, tanto che la somma risulta restituita alla società escussa.

Conseguentemente il ricorrente è privo di interesse all'accoglimento del ricorso precedentemente proposto, essendo venuto meno il provvedimento che, in astratto avrebbe potuto consentire l'aggressione dei suoi beni, escludendo la possibilità di conseguire un risultato concreto in conseguenza del ricorso proposto.

3. Per le esposte ragioni, il ricorso va ritenuto inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

4. Quanto al regolamento di spese, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, cit.; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 27230