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Sentenza — n. 5921/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding drug possession money confiscation due to procedural waiver and lack of devolutive effect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the confiscation of funds. Although the defendant was acquitted of trafficking, the appellate court had previously confirmed the conviction for possession and ordered confiscation based on a settlement agreement. The court ruled that the settlement limited the second instance to the agreed penalty, waiving any arguments regarding the legality of the confiscation, and found the confiscation legally sound under the specific provisions for possession crimes.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 240-bis cod. pen.: A settlement agreement in criminal proceedings limits the second instance to the agreed penalty, waiving any arguments regarding the legality of ancillary measures like confiscation that fall outside the pact's scope.

Parole chiave

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criminal settlement agreement confiscation of proceeds drug possession crime procedural waiver devolutive effect Court of Cassation inadmissible appeal confisca di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309), riconoscendogli le circostanze generiche e rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni di reclusione, in accoglimento della proposta concordata tra le parti, in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Confermava la confisca delle sostanze stupefacenti e del dena-o sequestrato (art.
Art. 240-bis cod. pen.
Esso ha tuttavia disposto appunto la confisca obbligatoria di cui al citato art. 240-bis cod. pen. - non quella di cui all'art.
Art. 240 cod. pen.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La sentenza in epigrafe riformava la condanna di Fabio Spaziani, pronunciata all'esito di rito abbreviato, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1-bis, d.P.R.
Art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MI.
art. 599-bis cod. proc. pen
309), riconoscendogli le circostanze generiche e rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni di reclusione, in accoglimento della proposta concordata tra le parti, in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 240- bis cod. pen
Confermava la confisca delle sostanze stupefacenti e del dena-o sequestrato (art. 240- bis cod. pen.).
art. 240 cod. pen
(In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248
cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248).
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Spaziani Fabio nato a Pescara il 30/06/1968 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza in epigrafe riformava la condanna di Fabio Spaziani, pronunciata all'esito di rito abbreviato, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), riconoscendogli le circostanze generiche e rideterminando, di conseguenza, la pena in due anni di reclusione, in accoglimento della proposta concordata tra le parti, in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Confermava la confisca delle sostanze stupefacenti e del dena-o sequestrato (art. 240- bis cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato Amalia Cinanni, presenta un unico motivo con cui lamenta violazione della legge penale sostanziale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (10.000 euro), erroneamente ritenuta dai giudici profitto del reato. Essendo stato Spaziani assolto, in primo grado, dall'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, il denaro avrebbe dovuto essere dissequestrato, né la riforma sul punto è preclusa dall'intervento del c.d. concordato in appello, che ha riguardato il solo capo di imputazione del quale Spaziani è stato riconosciuto colpevole in primo grado.

3. Il ricorrente presenta altresì conclusioni scritte in cui ribadisce le deduzioni svolte nel ricorso ed insiste per l'accoglimento di quest'ultimo.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 cicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile e va, dunque, respinto.

2. Il concordato in appello, in funzione dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado alla valutazione sulla applicabilità della pena concordata, con esclusione di qualsiasi altra questione non considerata nel patto, che necessariamente è oggetto di rinuncia, con la conseguenza della intangibilità delle statuizioni estranee al patto, per mancanza di effetto devolutivo. Pertanto non è consentito prendere in considerazione le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla ritenuta illegittimità della confisca, punto della sentenza che aveva costituito motivo di appello, coperto dalla espressa rinuncia agli altri motivi estranei all'accordo.3.

Peraltro, le deduzioni svolte sarebbero comunque manifestamente infondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248).

Nel caso di specie, è vero che il giudice di primo grado ha assolto il ricorrente per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Esso ha tuttavia disposto appunto la confisca obbligatoria di cui al citato art. 240-bis cod. pen. - non quella di cui all'art. 240 cod. pen. - in relazione, diversamente da quando prospettato nel ricorso, alla detenzione ai fini di spaccio, reato per il quale è stata confermata la condanna. Posto che, dunque, la confisca in oggetto ha quale presupposto la sproporzione tra il reddito lecito ed il valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e di cui non giustifica la provenienza (prescindendo, dunque, dal nesso di pertinenzialità con il reato commesso), la confisca risulta, oltre che pronunciata con provvedimento irrevocabile, legittimamente disposta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore de