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Sentenza — n. 5919/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence without remittal for incorrect calculation of aggravated continuation penalty before special mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5919/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence without remittal due to a mathematical error in sentencing. The appellant argued the final penalty was too high because the court incorrectly calculated the base sentence for continued offenses before applying the special mitigation for collaboration. The court held that the lower court failed to properly sum the base penalties and continuations before halving the total for the mitigation, leading to an unjustified reduction.

Regesto Legislator

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Art. 8 legge n. 203 del 1991; Art. 416-bis cod. pen.; Art. 620 c.p.p.: When a special mitigation reduces the penalty, the court must first correctly calculate the total base sentence including continuations before applying the reduction, and if the error is purely mathematical, the sentence can be annulled without remittal.

Parole chiave

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special mitigation for collaboration continued offenses penalty mathematical error in sentencing annulment without remittal procedural reduction of sentence aggravamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 legge n. 203 del 1991
Sulla complessiva dosimetria della pena così individuata si perviene, per effetto della prima diminuzione da operarsi ai sensi dell'art. 8 legge cit.
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Rideterminazione, quella or ora indicata, cui questa Suprema Corte può direttamente provvedere senza rinvio al Giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 18875 del 30 aprile 2021
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Duraccio Maria, nata il 29/05/1972 a Ottaviano avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ha parzialmente riformato la decisione di condanna emessa nei confronti di Maria Duraccio all'esito del giudizio abbreviato svoltosi in primo grado per una serie di estorsioni e tentate estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., riducendo ad anni due, mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 1.133,00 di multa la pena complessivamente irrogatale.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione là dove la Corte distrettuale, uniformandosi al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione in ordine alla riduzione della pena nel massimo consentito dalla legge ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante speciale della collaborazione ex art. 8 legge n. 203 del 1991, ha erroneamente rideterminato l'entità della pena finale nel computo della pena base e degli aumenti in continuazione per i restanti reati, secondo la misura già indicata dalla Corte di appello di Napoli nella precedente sentenza del 21 maggio 201.9. Assume, a tale riguardo, il ricorrente che la pena complessiva avrebbe dovuto essere correttamente determinata, prima delle riduzioni per effetto della richiamata attenuante e della scelta del rito„ in misura pari ad anni sette e mesi undici e non ad anni otto e mesi undici di reclusione.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Con la sentenza rescindente emessa da questa Suprema Corte il 30 aprile 2021, n. 18875, è stata annullata la sentenza emessa nei confronti dell'odierna ricorrente dalla Corte di appello di Napoli il 21 maggio 2019, limitatamente alla entità della diminuzione di pena conseguente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge cit., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della predetta Corte distrettuale e contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. La sentenza rescissoria, pur correttamente applicando l'attenuante de qua nella massima riduzione possibile, ha erroneamente determinato l'entità dei non contestati aumenti per la continuazione, che erano stati già operati dalla precedente sentenza del 21 maggio 2019 sui residui reati di cui ai capi D), F), G) ed H) nella misura di mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, prima di procedere alla duplice riduzione della pena per effetto dell'art. 8 legge cit. e della diminuente processuale prevista per la scelta del rito.

Assumendo, quale punto di riferimento per il corretto computo della pena finale, la pena base già prevista per il più grave reato di cui al capo E) nella misura di anni sette e mesi uno di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, l'aumento a titolo di continuazione avrebbe dovuto essere complessivamente operato nella corretta misura di anni sette e mesi undici di reclusione ed euro 3.400,00 di multa (non in quella di anni otto e mesi undici di reclusione sì come indicata nella sentenza qui impugnata). Sulla complessiva dosimetria della pena così individuata si perviene, per effetto della prima diminuzione da operarsi ai sensi dell'art. 8 legge cit. (dunque nella misura della metà), alla pena di anni tre, mesi undici, giorni quindici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa.

Su tale pena deve poi applicarsi l'ulteriore diminuzione legata alla scelta del rito (dunque nella misura di un terzo), sì da pervenire alla pena finale complessivamente rideterminata in anni due, mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 1.133,00 di multa. Rideterminazione, quella or ora indicata, cui questa Suprema Corte può direttamente provvedere senza rinvio al Giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato nella misura finale in dispositivo meglio precisata. P.Q.14. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 1.133,00 di multa. Così deciso il 12 gen