Italian court dismisses criminal appeal for tax evasion as procedurally inadmissible due to filing violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Razibaouine Nouredine inadmissible ex officio. The appellant challenged a sentence reduction for tax evasion but failed to comply with specific procedural requirements mandated by the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613 cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to prescribed filing timelines and formalities; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Razibaouine Nouredine, nato il 09/04/1970 in Algeria avverso la sentenza in data 20/09/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza in data 20/09/2022 della Corte di appello di Napoli, con cui è stata ridotta la pena irrogata dal Tribunale di Napoli in data 03/03/2020 per il delitto di evasione, Nouredine Razibaouine ha personalmente presentato ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.- 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0