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Sentenza — n. 5395/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against asset confiscation, ruling manifest illogic is not a valid ground for cassation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by heirs and third parties inadmissible against a second-instance order confirming asset confiscation. The appellants argued the decision lacked motivation due to the disproportion between confiscated assets and family income, citing the deceased's past danger as irrelevant. The court held that under Italian law, manifest illogic is not a permissible ground for cassation, which is limited strictly to violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The appeal for cassation against preventive measures is admissible only for violation of law, excluding manifest illogic of motivation which must be nonexistent or merely apparent.

Parole chiave

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asset confiscation preventive measures cassation appeal manifest illogic violation of law procedural inadmissibility proportionality test rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta
Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, Raggi
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Rizzuto Calogero, nato a Palermo il 03/11/1952 2. Rizzuto Giovanni, nato a Palermo il 26/09/1979 3. Rizzuto Angelo, nato a Palermo il 18/10/1983 4. Rizzuto Alessandro, nato a Palermo il 12/09/1990 5. De Francesco Rosalia, nata a Catania il 26/07/1954 6. Piccionello Francesca, nata a Raffadali il 09/09/1927 7. Palazzo Anna, nata a Palermo il 08/11/1956 8. Torres Maria, nata a Palermo il 08/09/1989 avverso il decreto del 06/04/2022 della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anna Palazzo ed i suoi figli Giovanni, Angelo ed Alessandro Rizzuto, nella loro qualità di eredi, poiché moglie e figli, del proposto Calogero Rizzuto, deceduto nelle more, nonché Maria Torres, Rosalia De Francesco e Francesca Piccionello, quali terzi interessati, ricorrono per cassazione, con unico atto comune del loro difensore e procuratore speciale, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 6 aprile 2022, nella parte in cui ha confermato la confisca di vari beni mobili e immobili, conti correnti bancari, titoli e beni aziendali loro intestati o nella loro disponibilità, a norma dell'art. 24, d. Igs. n. 159 del 2011, poiché ritenuti di valore sproporzionato ai loro redditi leciti e frutto dei profitti realizzati dal defunto attraverso sistematica attività illecita.

2. Con un unico motivo, l'impugnazione denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, praticamente in ordine a tutti i presupposti per l'applicazione della misura: pericolosità del deceduto Calogero Rizzuto, per l'irrilevanza e la lontananza nel tempo dei suoi precedenti; attualità di tale pericolosità; sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi lecitamente prodotti dal nucleo familiare e dettagliatamente indicati sulla base degli esiti di una consulenza tecnica di parte.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto esso denuncerebbe esclusivamente vizi di motivazione, peraltro in alcun modo riconducibili alla contraddittorietà intrinseca o all'illogicità manifesta e, pertanto, non rilevabili in questa sede.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente od anche soltanto apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539;

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 4.2. Nel caso in esame, invece, al di là del labiale riferimento anche alla "mancanza" di motivazione nell'intestazione del motivo, il ricorso denuncia esclusivamente profili d'illogicità della stessa, come del resto reiteratamente ed espressamente lamenta nell'esposizione e come si rileva nitidamente, altresì, dai relativi argomenti. Del resto, la motivazione del provvedimento impugnato, diffusa e dettagliata, non può certo ritenersi mancante, ma nemmeno soltanto apparente, avendo la Corte d'appello esaminato tutte le allegazioni difensive e le correlate argomentazioni, sostanzialmente riproposte con il ricorso per cassazione e, peraltro, non consentite in questa sede, anche perché volte esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio, mai consentita al giudice di legittimità.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas