Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5392/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls preventive detention order against mayor for false testimony, allowing release due to changed circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order replacing home detention with a curfew obligation for Roberta Tintari, a former mayor. The defense argued the new measure was insufficient given her resignation and the entity's takeover, while the prosecution insisted on maintaining strict control. The Court found the lower court failed to account for these recent events when assessing the risk of reoffending, thus ordering the release.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.; The preventive measure of obligation to appear must be adjusted when new facts, such as resignation or administrative takeover, render the danger of reoffending or evidence contamination no longer concrete or current.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive detention false testimony risk of reoffending evidence contamination changed circumstances curfew obligation municipal official diffida dell'istituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Con il secondo e terzo motivo deducono i vizi di violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu
in tal senso, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv.
Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017
Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tintari Roberta Ludovica nata a Terracina il 13/1/1969 avverso l'ordinanza emessa il 5 agosto 2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. Dino Lucchetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di Roberta Ludovica Tintari in relazione ai capi 16, 34 39 e 40 dell'imputazione provvisoria e confermato il provvedimento per il capo 27, à disponendo la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione ai Carabinieri territorialmente competenti ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19.

2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di Roberta Ludovica Tintari, avv. Dino Lucchetti e avv. Massimo D'Ambrosio, deducendo i seguenti tre motivi, riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deducono i vizi di violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in merito alla configurabilità del falso di cui all'art.479 cod. pen. avendo lo stesso Tribunale accertato che il ponte non è stato destinato a pista ciclabile. Con il secondo e terzo motivo deducono i vizi di violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a ) e c), cod. proc. pen. tenuto conto, in particolare, delle dimissioni dell'indagata e del sopravvenuto commissariamento dell'Ente, ed alla scelta della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, giustificato con la perseguita finalità di provocare rispetto verso l'Autorità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione saldamente ancorata alle risultanze investigative ed immune da vizi, ha ravvisato il quadro gravemente indiziario in merito al falso contestato alla ricorrente nella qualità di Vice Sindaco del Comune di Terracina. Secondo l'imputazione provvisoria, alla ricorrente si contesta la falsa attestazione dell'errore contenuto nella delibera della Giunta comunale in ordine al vincolo di destinazione del ponte in relazione al quale il Comune di Terracina aveva ottenuto un finanziamento europeo.

L'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, ricostruito cronologicamente gli atti che hanno preceduto tale delibera. Risulta, infatti, che: una delle opere previste riguardava la realizzazione del c.d. terzo ponte; tale opera era stata approvata con la delibera n. 94 del 27/12/1996 che ne aveva individuato la finalità nel potenziamento della rete ciclabile cittadina; nel corso di una successiva riunione della Giunta era, tuttavia, emerso che tale destinazione era incompatibile con i criteri del bando per l'ottenimento dei contributi; con la delibera n. 145 del 25/8/2017, l'indagata nella qualità di Vice Sindaco e Presidente della Giunta dava atto che vi era stato un errore nell'indicazione della finalità del ponte, da intendersi volto al miglioramento delle aree sbarco dei pescherecci.

A sostegno della consapevolezza della precedente destinazione del ponte a pista ciclabile, l'ordinanza impugnata ha considerato il contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, quella tra l'indagata e Costantino nonché altra conversazione tra Maselli e Percoco in cui il primo si riferiva espressamente alla modifica della destinazione del ponte indicata nella prima delibera. La difesa, omettendo di confrontarsi criticamente con tali argomentazioni, soprattutto con quelle relative alla consapevolezza della prima destinazione del ponte a pista ciclabile, si è limitata a censure eccentriche rispetto al falso contestato (quale l'effettiva destinazione del ponte in termini coerenti con la seconda delibera) invocando, peraltro, un precedente di questa Corte attinente alla diversa fattispecie in cui il documento redatto dal pubblico ufficiale contenga un giudizio da questo formulato nell'esercizio di un'attività pienamente discrezionale.

Nel caso in esame, infatti, la contestazione non attiene ad un giudizio formulato dalla ricorrente, bensì alla falsa attestazione di una difforme volontà della Giunta in merito alla destinazione del ponte.

2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Nonostante il netto ridimensionamento del quadro indiziario a carico della ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione meramente apparente ha, infatti, ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato sulla base del ruolo apicale ricoperto dalla Tintari e della gravità della condotta, omettendo, tuttavia, di considerare l'incidenza di due elementi sopravvenuti di cui dà, comunque, atto, ovvero le dimissioni della ricorrente ed il commissariamento dell'ente. Detti elementi, unitamente alla risalenza al 2017 dell'unico episodio per il quale il Tribunale ha confermato la misura cautelare appaiono, ad avviso del Collegio, idonei ad escludere l'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Va, infatti, ribadito che detto pericolo, pur non essendo equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, comunque, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative ovvero sulla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. in tal senso, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991;

Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767). Analogo vizio attiene anche alla motivazione concernente il pericolo di inquinamento probatorio desunto da condotte, genericamente indicate (si fa riferimento alle interferenze poste in essere dall'indagata attraverso attività di delegittimazione delle indagini svolte dall'operante Sasso, screditando la Comandante Denaro e protestando con il Comandante Giorgi per le continue richieste di documenti) e, comunque, poste in essere in epoca antecedente la notizia delle indagini in corso. In disparte ogni considerazione sulla possibile incidenza di siffatte condotte sulla genuinità del materiale probatorio, rileva il Collegio che ove si tratti di condotte che, come nel caso di specie, sono risalenti nel tempo e non sono seguite da ulteriori comportamenti volti a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova, deve escludersi la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio (cfr.

Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, Rv. 270670).

3. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, va dichiarata cessata la misura cautelare in essere nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara cessata la misura cautelare in essere nei confronti della ricorrente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.