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Ordinanza — n. 5391/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding state-funded legal aid status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to a lower court's procedural record due to a clerical error. The original document incorrectly stated that the civil party was admitted to state-funded legal aid, which did not exist. The court ruled that this factual mistake required amending the judgment to accurately reflect the civil party's financial responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; When a procedural record contains a material error regarding a party's legal status or financial conditions, the court must correct the record to ensure the judgment reflects the actual facts.

Parole chiave

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clerical error correction state funded legal aid criminal procedure record material mistake amendment civil party costs risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
Letto l'art. 130 c.p.p. Dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza del 04/10/2022 nel proc.
Artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 130 c.p
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod.
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Testo completo

ente: ORDINANZA Per la correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di udienza della Sesta sezione penale del 04/10/2022 nel proc. n. 18425/22 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 4 ottobre 2022 dell'Avvocato Giovanni Milazzo, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile Balbo Roberto, che ha evidenziato che nel citato dispositivo la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Filippo Torregrossa, ha condannato il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Balbo Roberto, indicando che quest'ultimo era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (circostanza inesistente) e devolvendo quindi la relativa liquidazione alla Corte di appello di Caltanissetta ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002.

Considerato che l'erronea indicazione nel citato dispositivo dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, eliminando detta indicazione e provvedendo alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Balbo Roberto. La Cancelleria provvederà alle annotazioni sugli originali. P. Q. M. Letto l'art. 130 c.p.p. Dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza del 04/10/2022 nel proc. 18425/2022 sostituendo il secondo periodo (da "Condanna, inoltre," sino a "dello Stato") con il seguente periodo "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Balbo Roberto che liquida in complessivi euro 2010, oltre accessori di legge".

Così deciso il 12 dicembre 2022 I Consigli