Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern waived issues and sentencing errors outside appeal scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the permissible scope for a second-instance review. The appellant challenged waived issues, the lack of assessment of specific acquittal conditions, and alleged sentencing errors that were not deemed illegal under the applicable code. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; In appeals regarding settlement agreements, only grounds concerning the party's intent to settle, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible, while complaints about waived issues, unassessed acquittal conditions, or sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Patruno Antonio, nato a Bari il 20/07/1944 avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma il 14/02/2022 esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, e . „ Ei0:1332) (.22/ .
2. In tema di concordato in appello, è infatti ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, come quelle oggetto dei motivi di ricorso in esame, relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv, 276102;
Sez. 1, n.944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, RV. 278170) 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Orianylo Ioni ! " _ Depositato in Cancelloda r'?1 \+PrirsA-'51:19 0-s's UGD T IZ 11'L1119Z TARTO iuseppilia Cirimele CORTE DI CASSAZIONET , R.P. CENTRALE , ' 1 crAE ; \ \..-1--- \\ Ife3 ' , .,:j (i'-''. (AQM ' ..A,.J(,,...- U-,1 ,(,,,,.(,,t-Is n i ' 5 (,) / - -5 - i i v t-, (--)LAP v'e e (A.f:AA Li