Italian Court dismisses appeal on conciliation grounds, allowing only specific intent and consent arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that only specific grounds regarding party intent, prosecutor consent, and divergent pronouncements are permissible in second-instance conciliation cases. The appellant's complaints regarding waived reasons, failure to evaluate release conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code, and sentencing errors were rejected as outside the admissible scope. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; In appeals concerning conciliation, only grievances regarding the formation of party intent, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements are admissible, while complaints about waived reasons, unexamined release conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nwaeze Douglas, nato in Nigeria il 09/11/1991 avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma il 27/05/2022 esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, come quelle oggetto dei motivi di ricorso in esame, relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv, 276102;
Sez. 1, n.944 del 23/10/2019, dep. 2020, M, RV. 278170) 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.