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Ordinanza — n. 5388/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the accused defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, Chiffour Jarnal. The lower court had convicted the defendant under Article 73 of the 1990 Penal Code, and the appellant sought to overturn this judgment. The court ruled that personal filing by the accused renders the appeal procedurally invalid, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be filed by the public prosecutor or the victim; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure inadmissible appeal personal filing by accused court costs award Cassation jurisdiction imputazione per reati di stupefacenti facoltà di astenersi dal testimoniare dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chiffour Jarnal, nato in Marocco il 03/11/1970 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 25/11/2021 esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui Chiffour Jamal è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Chiffour Jarrial. 3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.