Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised did not fall within the specific grounds permitted for appeals against sentencing orders. The appellant failed to articulate specific defects regarding the expression of the accused's will, the link between the request and the sentence, legal qualification, or the legality of the penalty. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing order is admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals failing to specify these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sahraoui Osama, nato a Milano 1'08/01/2001 avverso la sentenza, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano il 09/06/2022; esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.