Italian Supreme Court dismisses appeal claiming notification nullity due to missing recipient details on postal receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the judicial notice was null because the postal receipt lacked the recipient's full name, yet the lower court had already rejected this claim. The court ruled that the appellant's argument was legally unfounded because the cited jurisprudence applies only when the act is delivered to a third party, not when the recipient simply fails to identify themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 625 c.p.p.: An extraordinary appeal for error of fact is inadmissible if it merely alleges an error in the interpretation of legal norms or the existence of norms, even if based on ignorance of case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Carovillano Angelo, nato a Campobasso il 06/04/1967 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 della Settima sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte con ordinanza emessa dalla Settima sezione penale (n. 5356 del 21 dicembre 2021, dep. 2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Caravillano Angelo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di riciclaggio.
2. La Corte di legittimità ha, tra gli altri, ritenuto inammissibile uno dei motivi di ricorso, relativo alla dedotta violazione di legge e vizio di motivazione attinente alla notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio con la seguente motivazione: "La Corte di appello, anche a fronte di una deduzione del tutto generica e apodittica, ha logicamente spiegato per quale ragione si deve ritenere che fu l'imputato a ritirare la raccomandata contenente l'atto giudiziario allo stesso diretto presso l'ufficio postale. In proposito va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «in difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso» (così Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, De Martino, Rv. 277026; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018, dep. 2019, Guzzi, n.m.;
Sez. 3, 17506 del 3/10/2018, dep. 2019, Pieri, n.m.; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267). Peraltro, nel caso di specie, la nullità della notifica è stata eccepita in quanto "sull'avviso di ricevimento della raccomandata non erano state indicate le generalità della persona a cui l'atto giudiziario era stato consegnato". La giurisprudenza richiamata dalla difesa nella memoria non è pertinente, in quanto si riferisce a fattispecie nelle quali l'atto era stato consegnato certamente a persona diversa dal destinatario, senza la sufficiente indicazione della qualità e delle generalità della medesima".
3. Con il presente ricorso straordinario si deduce "errore materiale e di fatto nell'omessa valutazione e mancata dichiarazione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio posto che sull'avviso di ricevimento della raccomandata non erano state indicate le generalità della persona a cui l'atto giudiziario è stato consegnato".
4. Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. 4.1. La questione, dedotta nel presente ricorso straordinario, è stata esaminata dall'ordinanza impugnata che l'ha respinta motivatamente (pag. 2 e 3). In realtà, il ricorrente non denuncia un "errore materiale e di fatto" relativo all'ordinanza impugnata, ma sostiene la erroneità delle conclusioni di diritto cui è pervenuto il provvedimento oggetto del presente ricorso, conclusioni che, a detta del ricorrente, contrasterebbero con altre pronunce della S.C. 4.2. Questa Sezione ha già precisato che "È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali" (Sez. VI, n. 3522 del 9 dicembre 2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12