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Sentenza — n. 5202/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza adottata il 25 luglio 2022, nel corso di un giudizio penale dibattimentale relativo a molte imputazioni di varia natura (tra cui reati in materia di inquinamento) anche a carico di Genco Carmela, ha confermato la autorizzazione all'accesso da parte di consulenti tecnici della parte civile Comune di Pizzo all'area di una struttura turistica (Galia Resort), di proprietà di società di cui la Genco è legale rappresentante ed amministratore unico.

Regesto Legislator

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art. 586 c.p, art. 430 cod. proc. pen, art. 586 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza - adottata nel dibattimento - non è autonomamente impugnabile per cassazione.

Parole chiave

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diritto d'accesso limitato diritti di accesso privilegiati accesso dei giornalisti agli atti ispezioni e controlli zona di estrazione inchiesta amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 586 c.p
Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza - adottata nel dibattimento - non è autonomamente impugnabile per cassazione.
art. 430 cod. proc. pen
Questa Corte, in un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso e concernente l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in corso di istruttoria, aveva accolto richieste di prova formulate dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 430 cod.
art. 586 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza - adottata nel dibattimento - non è autonomamente impugnabile per cassazione.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Genco Carmela, nata a Vibo Valentia il 16/07/1939 avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del Tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore Luigi Cuomo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta del difensore della parte civile Comune di Pizzo, Avvocato Massimiliano De Benetti, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza adottata il 25 luglio 2022, nel corso di un giudizio penale dibattimentale relativo a molte imputazioni di varia natura (tra cui reati in materia di inquinamento) anche a carico di Genco Carmela, ha confermato la autorizzazione all'accesso da parte di consulenti tecnici della parte civile Comune di Pizzo all'area di una struttura turistica (Galia Resort), di proprietà di società di cui la Genco è legale rappresentante ed amministratore unico.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso Genco Carmela, a mezzo del proprio difensore. Nel ricorso si deducono:

a) plurime violazioni dell'art. 178 lettera c) c.p.p. (mancata notifica di fissazione di udienza camerale a soggetto - in origine coimputato che ha definito la sua posizione con il rito abbreviato - che era stato direttore tecnico della società che aveva realizzato il resort e ad altri imputati nel medesimo processo);

b) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 327 bis, 391 sexies e 391 septies c.p.p., per "violazione strutturale dell'accezione di accesso allo stato dei luoghi" e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito al disposto normativo che disciplina la facoltà di accesso ai luoghi privati, ed in spregio al divieto di effettuare attività di ricognizione invasive tali da arrecare modifiche o pregiudizi ai medesimi luoghi ed al solo fine di accertare le tracce e gli altri effetti materiali dei reati (di esclusiva pertinenza del difensore dell'imputato o del pubblico ministero);

c) illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui si sostiene l'irrilevanza della mancata sottoposizione dell'area a sequestro, quale necessario presupposto per lo svolgimento di detta attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. li ricorso è inammissibile. L'ordinanza dibattimentale in esame ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse della Genco, confermando la già disposta autorizzazione ai consulenti tecnici della parte civile, comune di Pizzo, ad accedere nella struttura turistica "Galla Resort""al fine di eseguire un'attività di campionatura ed analisi del terreno volte all'accertamento dell'eventuale presenza di materiali tossici ricollegabili alle condotte illecite conetstate agli imputati". Dall'ordinanza impugnata risulta che l'accesso doveva avvenire "dopo il 15 settembre 2022 e per un tempo non superiore alle tre ore e previo congruo avviso".

2. Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza - adottata nel dibattimento - non è autonomamente impugnabile per cassazione.

3. Questa Corte, in un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso e concernente l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in corso di istruttoria, aveva accolto richieste di prova formulate dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., ha già avuto modo di precisare che tale tipologia di ordinanze "è ordinariamente impugnabile, secondo il meccanismo delineato dall'art. 586 cod. proc. pen., unitamente alla sentenza, e già questo profilo di disciplina preclude la prospettazione di abnormità, dato che tale condizione giova a superare i limiti posti dal principio di tassatívità oggettiva delle impugnazioni e quindi attiene ai provvedimenti che, proprio in ragione della loro eccentricità, risultano inoppugnabili.

In tal senso si è già espressa Sez. II, n. 22599 del 08/05/2014, Somma e altro, Rv. 259626 decretando l'inammissibilità dell'immediata impugnazione per abnormità "dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto l'ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito" (Sez. I, n. 4105 del 21 gennaio 2020, Forni elettrici Riva S.p.a., Rv. 278188).

4. Pertanto, profili di possibile erroneità del provvedimento dibattimentale istruttorio impugnato potranno essere scrutinati solo in sede di eventuali impugnazioni avverso la sentenza di primo grado, nel corso del quale essa è stata adottata.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12